tratto da giustizia-amministrativa.it
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione

