Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Annullamento regionale – Natura giuridica – Presupposti
Il potere regionale di annullamento del permesso di costruire previsto dall’art. 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce una forma speciale di autotutela riconducibile all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, con la peculiarità del diverso termine, tuttora decennale, di decadenza, oltre che dell’alterità tra soggetto che ha adottato il provvedimento di primo grado e quello che ha il potere di agire in autotutela. Ne consegue che l’annullamento regionale del titolo edilizio presuppone non solo l’esigenza di ripristinare la legalità violata, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, da comparare con l’affidamento maturato dal privato destinatario e da terzi. Tale comparazione deve risultare nella motivazione, e in misura maggiore allorquando l’autotutela regionale intervenga a distanza di molto tempo dal rilascio del titolo abilitativo. (1).
Consiglio di Stato, sezione IV, 13 maggio 2026, n. 3781 – Pres. Lopilato, Est. Rotondo
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