Ordinanza del 27/05/2026 n. 16456/Sezione 5 – Corte di cassazione
Limite temporale del divieto di nuove prove in appello
Nel processo tributario, per i giudizi introdotti con ricorso in primo grado in data anteriore al 4 gennaio 2024 deve applicarsi la previgente versione (più permissiva) dell’art. 58, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di nuove prove in appello, ante modifiche introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, pena la lesione del diritto di difesa.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, allineandosi, quanto al limite temporale di produzione documentale, alla sentenza 27 marzo 2025, n. 36, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 58 cit.
Nel caso esaminato, l‘agente della riscossione aveva prodotto la documentazione relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche all’intimazione impugnata solo in grado di appello. Il giudizio di primo grado, tuttavia, era stato incardinato nel 2022, sotto la vigenza della precedente disciplina, ossia in un momento in cui la parte ben avrebbe potuto riservarsi la possibilità, garantita dalla legge, di effettuare il deposito documentale in secondo grado, anche rimanendo contumace e confidando nelle regole processuali esistenti.

