tratto da sentenzeappalti.it

Negli appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023, quando un Operatore Economico non possiede la qualificazione richiesta per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, è tenuto a dichiarare espressamente, già nella domanda di partecipazione, la volontà di subappaltare integralmente tale categoria ai sensi dell’art. 119 del Codice. La dichiarazione è un onere partecipativo autonomo e non sostituibile con dichiarazioni rese in altre sezioni della domanda riferite al subappalto facoltativo. La mancata dichiarazione integra un difetto del requisito speciale di partecipazione, non sanabile né tramite soccorso istruttorio né tramite interpretazione favorevole delle classifiche possedute.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 30 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il subappalto nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, e dall’art. 100 del medesimo decreto, che regolamenta i requisiti speciali di partecipazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha consolidato l’orientamento secondo cui la mancata dichiarazione del subappalto necessario non è rimediabile in sede di soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 9 febbraio 2026, n. 2445). Il principio è stato ribadito, da ultimo, in una pronuncia (TAR Palermo, 29.06.2026 n. 1916) che ha escluso la possibilità di convertire ex post una dichiarazione di subappalto parziale in dichiarazione di subappalto integrale, in quanto tale modifica inciderebbe sull’assetto organizzativo dell’offerta in violazione della par condicio tra i concorrenti.

 

Checklist operativa
Fase di predisposizione degli atti di gara: individuare ciascuna categoria scorporabile inserita nel quadro economico ai sensi dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023; inserire nel disciplinare di gara una sezione distinta per la dichiarazione di subappalto necessario, separata dalla sezione dedicata al subappalto facoltativo, con indicazione espressa dell’onere dichiarativo a pena di esclusione; indicare nella lex specialis la classifica richiesta per ciascuna categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e le conseguenze della mancata dichiarazione di subappalto integrale in caso di carenza della classifica.
Fase di verifica della documentazione di gara: verificare, per ciascun concorrente privo della classifica richiesta per una categoria scorporabile obbligatoria, se abbia reso la dichiarazione di subappalto integrale nella sezione apposita della domanda di partecipazione; non equiparare alla dichiarazione di subappalto necessario la dichiarazione di subappalto parziale resa nella sezione facoltativa, anche qualora la percentuale dichiarata copra una quota delle prestazioni riconducibili alla categoria carente; escludere il concorrente che non abbia reso la dichiarazione nella sezione corretta, senza attivare il soccorso istruttorio per colmare la lacuna.
Fase di valutazione della attivabilità del soccorso istruttorio: accertare se la lacuna dichiarativa sia riconducibile a una ambiguità formale della domanda, oppure a una scelta univoca del concorrente di optare per un assetto organizzativo determinato; non attivare il soccorso istruttorio quando la documentazione consegnata dal concorrente evidenzi in modo inequivoco una opzione consapevole per il subappalto parziale, in quanto la rettifica equivarrebbe a una modifica dell’offerta vietata dai principi di par condicio e autoresponsabilità; attivare il soccorso istruttorio solo nelle ipotesi residuali di mera irregolarità formale non incidente sul contenuto sostanziale della dichiarazione o sul possesso del requisito.

Errori da evitare
Equiparare la dichiarazione di subappalto parziale resa nella sezione facoltativa alla dichiarazione di subappalto necessario integrale: le due dichiarazioni assolvono funzioni distinte e non sono interscambiabili.
Attivare il soccorso istruttorio per consentire al concorrente di modificare la percentuale di subappalto dichiarata o di convertire il subappalto parziale in subappalto integrale: l’istituto non è utilizzabile per rimediare a carenze sostanziali del requisito né per rimodulare ex post l’assetto organizzativo dell’offerta.
Interpretare estensivamente le classifiche possedute per coprire categorie per le quali il concorrente non ha dichiarato il subappalto integrale: la qualificazione in categoria scorporabile obbligatoria deve essere posseduta direttamente o coperta dalla dichiarazione di subappalto integrale, senza margini di adattamento interpretativo.

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