Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 01.07.2026 n. 5244
Innanzitutto oggetto di controversia è l’individuazione del soggetto onerato di avviare le attività necessarie al pagamento della revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.
Avviata la procedura, l’amministrazione è, infatti, tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione della disposizione. Detta attività fa parte dell’ordinaria attività istruttoria che la parte pubblica svolge ordinariamente e professionalmente per dare attuazione alla legge, senza che da tale circostanza si possa muovere per onerare il privato di sollecitarne il compimento.
Né può essere richiamata, a tal fine, l’attività necessaria per la determinazione del corrispettivo dovuto, che richiede di calcolare, fra l’altro, i ribassi formulati in sede di offerta (“al netto dei ribassi formulati in sede di offerta”), la misura del 90 per cento (“nella misura del 90 per cento”), i limiti delle risorse disponibili (“nei limiti delle risorse”), le compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate (“al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate”).
La complessità del calcolo non consente, infatti, di superare la formulazione della disposizione e di ritenere che il privato abbia l’onere di compulsare l’amministrazione, considerato che detto parametro non costituisce un indice esegetico per individuare il soggetto onerato dell’iniziativa.
Peraltro, i dati alla base del calcolo sono in possesso dell’amministrazione e i parametri sono fissati dal legislatore: “l’adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell’art. 26)” (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2025 n. 9568).
Non è quindi necessaria un’istanza di parte per la revisione prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2020, che contiene una disciplina specifica, che la distingue dall’istituto della revisione dei prezzi contenuta nel d.lgs. n. 50 del 2016, nell’art. 106 comma 1 lett. a).
L’istituto in esame, infatti, “non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità consiste nell’esigenza “di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il c.d. sinallagma funzionale quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull’equilibrio tra le prestazioni” (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023; sulla funzione “integrativa” della revisione prezzi vedasi anche Cons. St., Ad. Plen., 6 agosto 2021, n. 14)”.
Invece “il d.l. n. 50/2022 (c.d. “decreto-aiuti”) ha previsto l’adeguamento quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia” (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2025 n. 9568).
La disciplina di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, in quanto contenuta nella legislazione emergenziale, ha natura eccezionale.
La Sezione ha, infatti, precisato in altra occasione di non poter decidere la controversia sulla base di quanto disposto dall’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, “non essedo applicabili in via analogica le norme in materia di revisione dei prezzi previste dalla legislazione speciale in tema di emergenza da Covid-19, considerata la natura eccezionale di tali previsioni” (6 ottobre 2025 n. 7779 e 18 novembre 2024 n. 9212).
Né depongono in senso contrario (nel senso che sia necessaria un’istanza dell’appaltatore) i riferimenti, contenuti nell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, al Fondo di cui all’art. 1 septies comma 8 del d.l. n. 73 del 2021 che, in base a quanto si legge nella qui impugnata nota 6 agosto 2024 n. 7894, di “rigetto istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. 50/2022”, richiede, “ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), decreto MIT n. 381 del 06.12.2022”, di “approvare su richiesta dell’impresa una variante del quadro economico redatta in contraddittorio con il RUP e la Direzione dei Lavori per poter accedere al fondo”.
Infatti, l’art. 2 comma 3 del d.m. 6 dicembre 2022 n. 381 onera della presentazione del modulo di accesso al fondo i “soggetti di cui al comma 1”, che rimanda “ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Il comma 4 lett. b) dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 stabilisce che “Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo”.
In base all’art. 2 comma 3 del d.m. 6 dicembre 2022 n. 381 l’istanza comprende:
“- i dati del contratto di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 (CUP e CIG);
– il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
– l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
– l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
– l’entità del contributo richiesto;
– gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo;
– nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle regole di Eurostat ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica”.
Pertanto sono le stazioni appaltanti ad assumere l’onere di trasmettere il modulo per l’accesso al Fondo di cui all’art. 1 septies comma 8 del d.l. n. 73 del 2021, con gli atti e le informazioni prescritte.
Non può quindi desumersi dai riferimenti alla disciplina di accesso a detto Fondo che sia la società appaltatrice a doversi fare parte attiva ai fini della corresponsione di quanto dovuto per la revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.
Né supportano la tesi della necessità dell’istanza dell’appaltatore le regole e le tempistiche per la copertura delle maggiori spese derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.
Nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale l’appaltatore non è quindi gravato dall’onere di presentare un’istanza di revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.
12.5. Piuttosto si pone il tema dell’individuazione degli effetti della chiusura della fase esecutiva del rapporto contrattuale sull’obbligazione di corrispondere ex lege l’adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.
Nel caso di specie, come visto, il certificato di regolare esecuzione è stato redatto il 29 marzo 2023 e controfirmato il 30 marzo 2023 dall’appaltatrice Geoprotection.
Lo stesso giorno Geoprotection ha inviato al Comune una “Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022” (oggetto del qui impugnato diniego, che ha deciso anche le altre istanze successivamente presentate dall’appellante e sopra richiamate).
In data 31 marzo 2023 il Comune ha assunto la determinazione n. 86, con cui ha approvato il certificato di regolare esecuzione.
12.6. Considerato quanto sopra illustrato, la motivazione del qui impugnato provvedimento 6 agosto 2024 n. 7804 non rispetta la previsione legislativa.
Innanzitutto, come già anticipato, non risponde alla disciplina sopra illustrata la rappresentazione della necessità che l’appaltatore si faccia parte attiva per l’accesso al Fondo di cui all’art. 1 septies comma 8 del d.l. n. 73 del 2021.
Inoltre, considerata la sostanziale contestualità temporale fra sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’appellante e comunicazione della pretesa a ottenere l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, può ritenersi che l’appaltatore abbia sottoscritto il certificato di regolare esecuzione formulando una riserva in merito all’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26, senza che a tal fine rilevi la non attestazione sul certificato della formale riserva (Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2022 n. 5667: “è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento”).
Pertanto il diniego di revisione dei prezzi non può essere giustificato dall’omessa formulazione della riserva da parte dell’appellante, senza che sia necessario approfondire il tema degli effetti della chiusura della fase esecutiva sull’obbligazione di corrispondere l’adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022.
Infatti, anche a sostenere la tesi meno favorevole per parte appellante, cioè che l’appaltatore sia onerato di apporre la riserva e debba farlo entro la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e della sottoscrizione dello stesso da parte della società appaltatrice, comunque l’appellante ha manifestato l’intenzione di voler ottenere il pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 in tempo utile per ritenere che abbia sottoscritto il certificato di regolare esecuzione con riserva (oltre che, evidentemente, prima dell’approvazione del certificato da parte dell’amministrazione).

