tratto da sentenzeappalti.it

TAR Torino, 25.06.2026 n. 1455

1. In via preliminare, il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto fondato sull’utilizzo di contenuti dell’offerta tecnica di quest’ultima che erano stati oscurati nella versione esibita alla ricorrente in sede di accesso agli atti.
L’eccezione deve ritenersi fondata nei termini di seguito indicati.
Occorre innanzitutto rilevare che tra i documenti allegati al ricorso è stata depositata (sub. doc. 17) l’offerta tecnica della controinteressata in versione non oscurata, mentre alla ricorrente era stata esibita, a seguito del parziale accoglimento dell’istanza di accesso, la versione di tale offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da segreti tecnici o commerciali.
Ad avviso del Collegio, come condivisibilmente osservato dal Comune di -OMISSIS- e dalla controinteressata, non possono ritenersi utilizzabili in giudizio le parti oscurate dell’offerta tecnica di quest’ultima, acquisite dalla ricorrente in versione non oscurata in violazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante in sede di accesso agli atti (e non impugnate). Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di eludere la disciplina prevista in materia di accesso agli atti di gara coperti da segreti tecnici o commerciali (artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023).
Pertanto, non potendo essere oggetto di sindacato giurisdizionale le parti di un’offerta tecnica che sono state oscurate con decisione della stazione appaltante non impugnata e divenuta definitiva, i motivi di ricorso fondati su informazioni contenute nelle predette parti oscurate devono ritenersi inammissibili.

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