Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 1 Luglio, 2026
 
Categoria 05.02.02 Funzionamento, organizzazione
 
Sintesi/Massima

Le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione, quando non sono fissate da legge, regolamenti o statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo.

Testo

(Parere n.12388 del 14.4.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel trasmettere la richiesta di parere a firma del segretario del comune di …, ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito all’obbligo dei consiglieri comunali di munirsi di un proprio indirizzo di posta certificata (PEC) o in alternativa, in caso di rifiuto del consigliere, se sia possibile assegnare al medesimo una casella pec istituzionale, tenuto conto che un consigliere ha dichiarato di non avere intenzione di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Occorre evidenziare che il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale all’articolo 12, comma 3, prevede che “Nel rispetto dei principi contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, i Consiglieri Comunali sono tenuti a munirsi di una propria casella di posta elettronica certificata (p.e.c). Tale indirizzo p.e.c. deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione ovvero dall’entrata in carica per surroga di altro Consigliere”. Il regolamento del consiglio ha, pertanto, codificato un vero e proprio obbligo per il consigliere di munirsi di una propria pec. Il successivo comma 5 del medesimo articolo 12 dispone che, fino a quando i consiglieri non avranno indicato il proprio indirizzo p.e.c., le comunicazioni sono effettuate a mezzo del messo comunale, ovvero mediante invio alla residenza anagrafica di raccomandata con avviso di ricevimento. Al riguardo, si fa presente che, come noto, l’art.38 del d.lgs. n.267/2000 prevede che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte. In generale, si fa presente che “in materia vale il principio per cui le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione (il c.d. avviso di convocazione), quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo” (cfr. T.A.R. Campania–Napoli, sez.I, 19 maggio 2010, n.7147 e TAR Liguria-Genova, sez.II, 27 ottobre 2010, n.10020). Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.6042 del 2018, ha osservato come “… l’art.48 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale) equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta. Come ha affermato, per quanto riguarda il versante processuale, ma con considerazioni estensibili per ogni comunicazione via PEC, Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n.33, l’inoltro ad una PEC assicura “l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio”. Pertanto, è confermata l’assoluta equivalenza tra notificazione cartacea e comunicazione via PEC (digitale). A seguito del rifiuto espresso dal consigliere di munirsi di un proprio indirizzo di pec, si ritiene che l’ente possa fornire allo stesso consigliere, e agli altri consiglieri, un indirizzo pec istituzionale al fine di evitare di dover impiegare il messo comunale nelle attività di notifica previste dall’art.12, comma 5, del regolamento del consiglio. Nel caso di specie l’interessato svolge il ruolo istituzionale di consigliere comunale per il quale, al pari di ogni altro membro dell’assemblea consiliare, si ritiene necessario che l’Amministrazione metta a disposizione una apposita casella di posta elettronica con il dominio del comune attraverso la quale avviene il dialogo istituzionale tra la struttura dell’ente ed i suoi rappresentanti elettivi. Contestualmente, il Comune in parola potrebbe valutare la possibilità di rivedere la normativa regolamentare in materia, consentendo ai consiglieri di poter scegliere se munirsi di una propria pec, ovvero utilizzare un indirizzo pec istituzionale per la ricezione delle comunicazioni.

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