tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 12/02/2026 n. 1034/Sezione 9 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria

Contenzioso tributario: litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione

L’art. 14, comma 6-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, configura una ipotesi di litisconsorzio previsto come obbligatorio dalla legge ma non di litisconsorzio necessario, di talché non trova applicazione il disposto di cui all’art. 102 c.p.c.
Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società contribuente, ha interpretato l’art. 14, comma 6-bis, cit. come una ipotesi di litisconsorzio stabilito dalla legge (per scongiurare eventuali “strategie processuali”) «ma non necessario ai fini della validità e eseguibilità concreta del pronunciamento».
Nel caso in esame, la ricorrente ha impugnato una intimazione di pagamento lamentando, altresì, l’omessa/irregolare notifica dell’avviso di accertamento prodromico emesso dall’Ente impositore (soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato) senza citarlo in giudizio.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

 

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