Altra occasione mancata per i piccoli comuni: così la Deliberazione Corte dei conti Lazio n. 59/2026/PAR chiarisce l’ovvio. Al legislatore ovviare davvero alla “fuga” dai piccoli enti locali.
La Sezione regionale di controllo per il Lazio è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), che consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, su base volontaria, personale che abbia raggiunto i requisiti pensionistici, fino al compimento del settantesimo anno di età, entro il limite del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate.
Il Comune X, ente con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, evidenziava l’impossibilità pratica di utilizzare l’istituto a causa delle ridottissime capacità assunzionali derivanti dalla disciplina dell’art. 33 del DL 34/2019 e del DM 17 marzo 2020 ipotizzando che, un’interpretazione che portasse ragionevolmente ad applicare la norma anche ai piccoli comuni, potesse essere intesa nel senso di superare l’accezione meramente finanziaria intendendo il trattenimento in servizio come prosecuzione del rapporto di lavoro e non come una nuova assunzione a valere sulle facoltà assunzionali autorizzate.
La Corte respinge tale impostazione ritenendo il riferimento normativo alle “facoltà assunzionali autorizzate dalla legislazione vigente” insuperabile e imponendo di utilizzare i parametri ordinari delle capacità assunzionali sulle quali necessariamente calcolare il limite del 10% della spesa per trattenimento in servizio dei pensionandi, intendendosi tale percentuale come finanziaria e tetto massimo inderogabile secondo i parametri di cui all’art. 33 del DL 34/2019;
Le difficoltà organizzative dei piccoli comuni che pure sono quelli che avrebbero maggiori giovamenti dalla norma poiché poco attrattivi per le giovani leve, con poche capacità assunzionali e, dunque impossibilitati a raggiungere il fatidico 10% (si pensi che il costo unitario di un funzionario si aggira intorno ai 37000 euro con la conseguenza che l’ente dovrebbe avere facoltà assunzionali per 370000 euro, circostanza impossibile se non per enti di grandi dimensioni). Ciononostante la norma non consente interpretazioni estensive dovendosi rimettere alla ragionevolezza del legislatore ovviare a soluzioni idonee per i piccoli enti. Accade dunque ciò che è accaduto per il regime derogatorio delle progressioni verticali in deroga introdotte dall’art 13 c 8 del CCNL 2022 e ammesse fino a tutto il 2026, senza accesso dall’esterno,ma limitatamente ad un budget pari allo 0.55% del monte salari 2018 ove sufficiente a coprire il differenziale stipendiale tra le prime posizioni economiche di aree diverse. Ne è derivata la conseguenza che un pur flebile strumento di incentivazione ed elevazione professionale di personale valido è stato inaccessibile per i lavoratori di piccoli e piccolissimi enti, indotti così a lavorare altrove pur di raggiungere inquadramenti superiori, spesso perché inquadrati da anni nell’area degli istruttori ma con mansioni da responsabile, benché laureati, costretti a lasciare enti le cui capacità assunzionali non consentono di assumere 2 funzionari col 50%riservato ad interni.
La deliberazione n. 59/2026/PAR della Corte dei conti Lazio appare di certo giuridicamente coerente con il dato letterale della disposizione ma evidenzia, allo stesso tempo, una significativa criticità sistemica che riguarda soprattutto i piccoli comuni che il legislatore nazionale sembr non saper affrontare assumendo a parametro amministrazioni azioni centrali o enti periferici di grandi dimensioni.
L’intervento legislativo nasceva dall’esigenza di fronteggiare il progressivo invecchiamento della forza lavoro pubblica senza disperdere competenze e conoscenze maturate da risorse umane in servizio pluridecennale e le difficoltà di reperimento di personale qualificato in numerosi comparti dell’amministrazione pubblica in sede di prima assunzione.
La possibilità di trattenere in servizio personale esperto avrebbe dovuto rappresentare uno strumento di continuità amministrativa e di trasferimento delle competenze alle nuove generazioni.
Tale esigenza è particolarmente avvertita negli enti locali di ridotte dimensioni, dove spesso la cessazione di una sola unità può compromettere l’erogazione di servizi essenziali ma non è sostenibile a lungo una compresenza di forze nuove e vecchie.
L’effetto paradossale è che proprio gli enti che maggiormente avrebbero necessità dell’istituto sono tuttavia impossibilitati a beneficiarne.
La questione assume particolare rilevanza nei comuni delle aree interne e montane.
In tali realtà la perdita di personale esperto può incidere direttamente sulla capacità dell’ente di:
- gestire procedure di gara;
- seguire investimenti e finanziamenti;
- garantire i servizi demografici;
- assicurare il presidio amministrativo e contabile.
L’istituto del trattenimento in servizio avrebbe potuto costituire uno strumento di salvaguardia della capacità amministrativa locale.
L’interpretazione fornita dalla Corte, pur corretta sul piano letterale, riduce fortemente questa funzione.
Particolarmente significativo è il passaggio finale del parere nel quale la Corte auspica un intervento legislativo volto a garantire “uniformi capacità funzionali degli enti locali” in coerenza con l’art. 97 della Costituzione.
La Sezione riconosce implicitamente che il problema non è interpretativo ma normativo.
La soluzione, pertanto, non può essere ricercata attraverso letture estensive della disciplina vigente, bensì mediante una modifica legislativa che introduca una specifica deroga per i comuni minori.
Possibili sviluppi
Una futura legge potrebbe prevedere:
- l’esclusione dei comuni sotto i 5.000 abitanti dal limite del 10%;
- un contingente minimo garantito pari ad almeno una unità trattenibile;
- una disciplina speciale per i comuni delle aree interne e montane;
- l’esclusione della relativa spesa dai vincoli assunzionali.
Si tratterebbe di una soluzione coerente con le numerose deroghe già introdotte dal legislatore negli ultimi anni per fronteggiare la cronica carenza di personale degli enti di minore dimensione.
Conclusioni
La deliberazione n. 59/2026/PAR conferma che, allo stato attuale, il trattenimento in servizio fino a 70 anni è subordinato al rigoroso rispetto del limite del 10% delle facoltà assunzionali ordinarie.
Tuttavia la stessa Corte dei conti evidenzia come tale disciplina produca effetti distorsivi nei confronti dei piccoli comuni.
Il parere assume quindi un significato che va oltre la soluzione del caso concreto: rappresenta un autorevole invito al legislatore affinché adegui la normativa alle esigenze delle amministrazioni locali minori, evitando che uno strumento concepito per fronteggiare la carenza di personale si trasformi, proprio nei territori più fragili, in una facoltà meramente teorica.

