Tratto da: Lavoripubblici

Può lo stesso professionista svolgere contemporaneamente le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in un appalto di importo superiore a un milione di euro?

A questa domanda, che investe direttamente l’interpretazione dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha risposto il TAR Abruzzosez. L’Aquila, con la sentenza del 13 maggio 2026, n. 328, discostandosi da un recente precedente del TAR Puglia e proponendo una diversa lettura della disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

La vicenda trae origine dalla procedura aperta indetta da un’Amministrazione comunale per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione di un nuovo polo scolastico.

All’esito della gara, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’operatore risultato vincitore avrebbe dovuto essere escluso.

Secondo la ricorrente, infatti, l’aggiudicatario aveva indicato il medesimo professionista sia come Direttore dei Lavori sia come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, in violazione dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

L’appalto cui si riferivano i servizi aveva un importo pari a circa 7,9 milioni di euro e, secondo la tesi della ricorrente, proprio il superamento della soglia di un milione di euro avrebbe reso incompatibile il cumulo delle due funzioni.

Secondo la società ricorrente, la disposizione introdurrebbe una netta linea di separazione fondata sul valore economico dell’intervento: la locuzione “non superiore a 1 milione di euro” dovrebbe infatti essere interpretata come limite oltre il quale il cumulo delle funzioni non sarebbe più consentito.

Da questa lettura deriverebbe un principio di incompatibilità tra i due incarichi per tutti gli appalti di importo superiore alla soglia individuata dal legislatore.

Applicando tale impostazione al caso concreto, il professionista indicato dall’aggiudicatario non avrebbe potuto assumere contemporaneamente le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza, con conseguente illegittimità dell’offerta tecnica e necessità di esclusione dalla procedura.

La controversia ruota attorno all’interpretazione del primo periodo dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: “Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”.

La disposizione disciplina il rapporto tra le due figure professionali e individua le condizioni nelle quali il Direttore dei Lavori può assumere anche le funzioni di Coordinatore della Sicurezza.

Proprio il significato da attribuire alla formulazione normativa ha generato il contenzioso.

Il TAR ha respinto integralmente la ricostruzione proposta dalla ricorrente, ritenendo che il primo periodo dell’art. 114, comma 4, non consenta di ricavare un divieto generalizzato di cumulo negli appalti superiori a un milione di euro.

L’elemento decisivo viene individuato nell’espressione “e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze”, che il Collegio considera una fattispecie autonoma rispetto a quella fondata sul mero valore economico dell’appalto.

In questa prospettiva la disposizione individua due diverse ipotesi nelle quali il Direttore dei Lavori svolge anche le funzioni di Coordinatore della Sicurezza: la prima riguarda i contratti di importo non superiore a un milione di euro, mentre la seconda opera nei casi caratterizzati dall’assenza di lavori complessi e di rischi di interferenza.

Proprio l’utilizzo del verbo “svolge” ha portato il TAR a leggere la disposizione come una norma che individua ipotesi di obbligatorio cumulo delle funzioni e non come una previsione dalla quale possa desumersi un generale divieto per gli appalti di importo superiore alla soglia indicata dal Codice.

Da ciò deriva che il superamento del milione di euro, di per sé considerato, non è sufficiente a fondare l’esistenza di un’incompatibilità tra le due figure professionali.

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il confronto con la recente sentenza del TAR Puglia, sez. Bari, 23 gennaio 2026, n. 85, che aveva invece affermato l’incompatibilità tra le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza negli appalti di importo superiore a un milione di euro.

Pur prendendo espressamente atto di tale precedente, il tribunale abruzzese ritiene che questa interpretazione finisca per attribuire rilievo esclusivamente alla soglia economica dell’intervento, trascurando il riferimento normativo all’assenza di lavori complessi e di rischi di interferenza.

Secondo il Collegio, una lettura di questo tipo rischia di svuotare di significato una parte della disposizione, attribuendo rilevanza soltanto alla prima delle due fattispecie contemplate dall’art. 114, comma 4, e producendo così un effetto sostanzialmente abrogativo rispetto al restante contenuto della norma.

La società ricorrente aveva sostenuto che la realizzazione di un nuovo polo scolastico costituisse, per sua natura, un intervento caratterizzato da elevata complessità tecnica e organizzativa, oltre che da significativi rischi di interferenza tra le lavorazioni.

Tale argomentazione non ha però trovato accoglimento, poiché il TAR ha ritenuto che tali circostanze fossero state semplicemente affermate senza essere adeguatamente dimostrate.

La sentenza evidenzia infatti come la ricorrente si sia limitata a qualificare l’opera come complessa senza fornire elementi idonei a dimostrare concretamente la sussistenza delle caratteristiche invocate a sostegno dell’asserita incompatibilità tra le due funzioni.

Per questa ragione il Collegio non ha ritenuto provata la presenza di lavori complessi e di rischi di interferenza tali da incidere sulla valutazione della fattispecie.

Il rigetto del ricorso non deriva esclusivamente dall’interpretazione dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, poiché il TAR individua un ulteriore elemento decisivo nel contenuto della lex specialis.

Il disciplinare prevedeva infatti espressamente la possibilità di indicare lo stesso soggetto quale responsabile di più prestazioni specialistiche, purché in possesso dei requisiti richiesti, previsione che il Collegio ritiene riferita a tutte le figure professionali contemplate dal gruppo di lavoro, comprese quelle di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza.

La clausola è stata considerata pienamente legittima proprio perché coerente con l’interpretazione dell’art. 114 accolta nella sentenza, assumendo un rilievo ulteriore alla luce del comportamento tenuto dagli stessi concorrenti, considerato che non soltanto l’aggiudicatario, ma anche altri operatori economici avevano presentato offerte nelle quali le due funzioni risultavano attribuite al medesimo professionista.

Tale circostanza è stata quindi valorizzata dal giudice come indice della ragionevolezza dell’interpretazione seguita dalla stazione appaltante e della chiarezza con cui la clausola era stata percepita dai partecipanti alla procedura.

Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e dell’offerta presentata dal concorrente risultato vincitore, nella quale il medesimo professionista era stato indicato sia quale Direttore dei Lavori sia quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

La decisione assume particolare rilievo perché affronta uno dei primi casi applicativi dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e prende posizione su una questione interpretativa destinata a incidere direttamente sull’organizzazione dei servizi di architettura e ingegneria.

Secondo il Collegio, il punto centrale della disposizione non è rappresentato soltanto dalla soglia economica di un milione di euro, ma anche dall’inciso relativo all’assenza di lavori complessi e di rischi di interferenza, che viene considerato una fattispecie autonoma e non una semplice specificazione della prima parte della norma.

Proprio questa lettura ha portato il TAR ad escludere che dall’art. 114 possa ricavarsi un divieto generalizzato di cumulo tra Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per tutti gli appalti di importo superiore a un milione di euro.

Resta tuttavia aperto il contrasto con il TAR Puglia, circostanza che rende probabile un futuro intervento del Consiglio di Stato chiamato a chiarire definitivamente la portata applicativa della disposizione.

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