Sentenza del 20/02/2026 n. 168/Sezione 2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
Esenzione IMU e terreni edificabili inutilizzabili
Nell’ipotesi in cui un terreno non sia edificabile per accertato impedimento giuridico e materiale, l’IMU e la TASI non sono dovute.
Questo è il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grade delle Marche che, nel confermare la sentenza di prime cure, ha accolto le doglianze della contribuente, proprietaria di un’area fabbricabile poi oggetto di sequestro a seguito del riscontro di consistenti fonti di inquinamento sotterraneo durante la fase di realizzazione delle fondazioni.
I giudici marchigiani – premessa una fondamentale distinzione tra presupposto oggettivo dell’imposta (edificabilità dell’area secondo gli strumenti urbanistici), sussistente nel caso analizzato, e capacità contributiva effettiva (esistenza di un’utilità economica fruibile dal proprietario) – hanno traslato i principi già esposti dalla Corte Costituzionale (sentenza 18 aprile 2024, n. 60) e dalla Corte di Cassazione (sentenza 10 luglio 2025, n. 18936) e precisato che la privazione totale della disponibilità del bene per effetto dell’esecuzione d’ufficio di lavori di bonifica (dunque, per causa non imputabile al contribuente) ha determinato l’assenza di capacità contributiva, che deve essere effettiva ed attuale.
A parere dei giudici non si trattava, infatti, di una mera “difficoltà” edificatoria, ma di un impedimento pubblicisticamente imposto per le annualità accertate.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

