Tratto da: Ildiritooamministrativo.it
Autore: Alessandro Procenesi
Abstract:
Nell’articolo si analizza, richiamando la normativa e la giurisprudenza nel tempo prodotta e modificata, l’impatto prodotto dalla novella contenuta all’art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025 relativamente alle due principali e diverse modalità di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione: scorrimento delle graduatorie concorsuali già approvate ed ancora efficaci, mediante utilizzazione dei candidati idonei, ovvero indizione di un nuovo concorso pubblico.
Sommario: 1. Il principio di accesso concorsuale; 2. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14: lo scorrimento di graduatoria quale regola generale; 3. La posizione degli idonei non vincitori di concorso: mera aspettativa e non diritto soggettivo; 4. Le novità introdotte dall’art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025; 5. L’orientamento del TAR Lombardia-Milano, sentenza 12 marzo 2026, n. 1202; 6. Conclusioni.
- Il principio di accesso concorsuale
Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (c.d. testo unico sul pubblico impiego), l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 della medesima disposizione (pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, trasparenza, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori), volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. Il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, emanato con d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487[1], come modificato ed integrato con d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, all’art. 1, rimarca come “l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
In posizione sovraordinata rispetto alla normativa primaria citata, e in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, all’articolo 97, comma 4, il principio del pubblico concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, fatti salvi i casi stabiliti dalla legge per i quali l’assunzione nella pubblica amministrazione non avviene per concorso pubblico (a titolo meramente esemplificativo: le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa), è indubbia la vigenza del principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso.
Il richiamato art. 35 del T.U.P.I. (testo unico sul pubblico impiego), al comma 5-ter, dopo aver stabilito che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.” e facendo “… salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, in base al quale “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, all’ultimo paragrafo prevede che “…le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione…”.
Invero, in tale quadro normativo si inserisce anche la disposizione contenuta all’art. 4, comma 3, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, ai sensi della quale “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
- a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”[2].
Relativamente ai soli enti locali, il già richiamato art. 91, comma 4, del T.U.E.L., prevede la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide solo per “…l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili…” e non anche “…per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.”. Parimenti per le altre pubbliche amministrazioni, l’art. 1, comma 361, della l. 145/2018 aveva stabilito che le graduatorie concorsuali venissero utilizzate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Tale disposizione è stata successivamente modificata ad opera del d.l. 4/2019, convertito in l. 26/2019, ed infine abrogata dall’art. 1, comma 148, della l. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), abolendo il divieto di scorrimento delle graduatorie concorsuali e, pertanto, ritornando possibile, per le pubbliche amministrazioni, scorrere totalmente le graduatorie concorsuali approvate ed in corso di validità.
Tale possibilità non era però estesa anche agli enti locali, difatti l’art. 91, comma 4, risulta tutt’oggi vigente. Per tale motivo, il legislatore è intervenuto con l’art. 17, comma 1-bis, del d.l. 162/2019, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stata estesa, anche per gli enti locali, la possibilità di utilizzare le graduatorie esistenti stabilendo che “… gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano [dei fabbisogni di personale], anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”. Si tratta cioè di una possibilità per gli enti locali, e non un obbligo, di scorrere le graduatorie anche nel caso di posti “istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.”[3].
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14: lo scorrimento di graduatoria quale regola generale
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato afferma che (punto 50) “…sul piano del diritto positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatorie preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede di un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.”.
Pertanto, dal 2011, la regola generale è lo scorrimento della graduatoria vigente e l’eventuale eccezione di procedere con l’indizione di un nuovo concorso pubblico doveva essere motivata.
Prosegue l’Adunanza Plenaria, punto 45 della sentenza, che “detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”.
Difatti, lo scorrimento di graduatorie permette di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive. La possibilità di scorrere le graduatorie concorsuali è di per sé motivata da evidenti ragioni di economia – procedurale e di risorse- rapidità e flessibilità nel reclutamento.
Inoltre, sottolineano i Giudici di Palazzo Spada come, punto 43, “La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale.
Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all’individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli…”.
Punto 44 “La decisione di “scorrimento”, quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo delle stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso.
Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione.”.
Conclude, infine, il Consiglio di Stato che “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata” individuando i casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante indizione di nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento di graduatorie preesistenti risulti pienamente giustificabile (esempio: procedure di stabilizzazione; modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale; esatto contenuto dello specifico profilo professionale).
- La posizione degli idonei non vincitori di concorso: mera aspettativa e non diritto soggettivo
Sebbene quanto descritto al precedente paragrafo, non va trascurata la posizione degli idonei non vincitori utilmente collocati in graduatorie concorsuali valide. Essi vantano una posizione di mera “aspettativa verso lo scorrimento” e non sussiste, in capo agli stessi, una posizione di diritto soggettivo[4]. Pertanto, l’amministrazione ha la facoltà, e non l’obbligo, quale espressione del proprio potere discrezionale, di scorrere o meno la graduatoria. Tale posizione è condivisa dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14, laddove chiarisce che, punto 31, “…non è condivisibile l’idea …, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.
- c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso.”.
Nel pubblico impiego, “…la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile…”[5]. “…una volta che l’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 05/06/2012) 02/10/2012, n. 16728, cit.).”[6].
Afferma ancora la Cassazione Civile, Sezione Lavoro[7], che solo una volta assunta la decisione di scorrere una graduatoria concorsuale, il diritto all’assunzione del singolo idoneo diviene un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario.
- Le novità introdotte dall’art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025
Il Governo, nel mese di marzo dello scorso anno, ha emanato il c.d. “decreto P.A.”, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla l. 9 maggio 2025, n. 69.
L’articolo 4 del decreto in commento, al comma 1, dispone quanto segue: “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101[8], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
Come si legge alle pagine 48 e 49 del dossier n. 448 del Servizio studi del Senato della Repubblica[9], “Il comma 1 dell’articolo 4 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla disposizione che subordina (…) l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. (…) L’intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori. (….) Il comma 1 in esame specifica, in relazione all’intervento di interpretazione autentica ivi operato, che il concorso pubblico è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. (…) l’intervento di interpretazione autentica è inteso a superare un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza.”. Parimenti, anche nella relazione[10] presentata in Parlamento in occasione della conversione in legge del decreto P.A., è chiarito che l’intervento normativo si è reso necessario in quanto “la disposizione [si fa riferimento al più volte citato articolo 4, comma 3, lett. a), del d.l. 101/2013], benché chiaramente riferita, stando alla sua portata letterale, all’assunzione dei soli vincitori dei concorsi, è stata diversamente intesa da recenti orientamenti giurisprudenziali, che hanno ritenuto sussistente un simile onere (derogabile solo in presenza di rigorosa motivazione), anche nelle ipotesi in cui si proceda a bandire nuove procedure senza prima avere operato lo scorrimento delle graduatorie vigenti di ‘idonei’. Sul punto, si osservi preliminarmente che, ad opera dell’articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2018, n. 14, è stata abrogata (…) la lettera b) dell’articolo oggetto di odierna interpretazione, che disponeva, invece, in ordine al necessario scorrimento anche di idonei collocati nelle graduatorie vigenti. Occorre, peraltro, rammentare che la categoria dei vincitori non è in alcun modo sovrapponibile a quella degli idonei, e questo è tanto più vero in considerazione delle modifiche legislative da ultimo intervenute (…. ) si è fortemente voluto limitare l’assunzione (…) di soggetti che, benché avessero raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (…) si sono comunque collocati in posizione assai deteriore rispetto ai vincitori. Tale impostazione riflette il più generale obiettivo di efficientamento dell’amministrazione e di elevazione della qualità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. (…)”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 il concorso rappresenta lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
- L’orientamento del TAR Lombardia-Milano, sentenza 12 marzo 2026, n. 1202
Il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia-Milano, Sezione 3, con sentenza 12 marzo 2026, n. 1202, ha chiarito come la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025 sia una norma di interpretazione autentica e, pertanto, in quanto tale, abbia efficacia ex tunc. La sentenza definisce altresì come “…il quadro normativo non consente più di affermare l’esistenza di una preferenza per lo scorrimento, (…), atteso che il concorso viene indicato come strumento preferenziale di reclutamento”. Sotto il profilo dell’obbligo motivazionale, con riferimento alla scelta dell’Amministrazione tra l’indizione di un nuovo concorso e lo scorrimento di una graduatoria preesistente, i magistrati chiariscono che “la norma interpretativa sopravvenuta esclude l’attualità di questo obbligo motivazionale [cfr. Cons St. Ad Pl n. 14/2011], in quanto il legislatore ha indicato come prioritaria la scelta concorsuale (…)”.
La sentenza si occupa, inoltre, di definire nuovamente la posizione degli idonei non vincitori, chiarendo che “… anche prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa, la giurisprudenza escludeva che la disciplina positiva si spingesse fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l’ente), limitandosi ad evidenziare l’esistenza dell’obbligo motivazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524). (…) essendo escluso, anche prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa, la configurabilità di un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento.”.
In definitiva, per il TAR Lombardia, la decisione di una pubblica amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale in presenza di una graduatoria valida per il medesimo profilo non deve essere motivata, in quanto, il concorso, rappresenta lo “strumento ordinario e prioritario per il reclutamento”, superando, di fatto, quanto contenuto nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in relazione agli obblighi di motivazione e di priorità dello scorrimento di graduatorie valide in luogo al pubblico concorso.
Sulla stessa scia si colloca la sentenza del TAR Sicilia 16 marzo 2026, n. 664. In tale contesto, seppure non espressamente richiamata la disposizione in analisi di cui al decreto P.A., il TAR Palermo ribadisce il principio ormai consolidato, secondo cui lo scorrimento della graduatoria non costituisce un diritto dell’idoneo, bensì una mera aspettativa qualificata. Si legge, infatti, “l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti costituisce modalità ordinaria di copertura dei fabbisogni di personale in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.. Nondimeno l’Amministrazione, una volta determinatasi a provvedere alla copertura dei posti vacanti, conserva un’ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di reclutamento, non essendo vincolata in modo automatico allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti; parallelamente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, lo scorrimento della graduatoria non integra un diritto soggettivo dell’idoneo non vincitore ma si traduce in una aspettativa giuridicamente qualificata, la cui tutela non può però tradursi in una compressione indebita delle scelte organizzative dell’Amministrazione (Cons. St., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Anche la giurisprudenza del giudice ordinario ha ribadito che lo scorrimento della graduatoria presuppone comunque una nuova determinazione dell’Amministrazione in ordine alla copertura del posto e non può essere configurato come diritto soggettivo dell’idoneo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità organizzativa dell’ente datore di lavoro (Cass., sez. lav., ord. 4 gennaio 2026, n. 217).”. Prosegue la sentenza “Giova ribadire che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’utilizzo della graduatoria concorsuale vigente costituisce modalità ordinaria di copertura dei fabbisogni di personale, ma non integra un vincolo automatico per l’Amministrazione, presupponendo comunque una previa determinazione dell’ente in ordine alla copertura del posto mediante reclutamento dall’esterno. Ne consegue che la mera esistenza di un posto vacante non comporta, di per sé, l’obbligo di scorrimento della graduatoria, potendo l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa e nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale, destinare i posti disponibili anche a differenti modalità di copertura previste dall’ordinamento, quali le procedure di stabilizzazione del personale precario, espressamente contemplate dalla normativa speciale di settore, fermo restando che la valutazione amministrativa resta sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei presupposti di fatto.”.
Per completezza, occorre tuttavia dar conto del diverso orientamento espresso dalla recente sentenza del TAR Umbria, Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 8. Il Collegio, richiamando integralmente i consolidati approdi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha disposto l’annullamento della determina di indizione di un nuovo concorso, ritenendo illegittimo il mancato ricorso allo scorrimento di una graduatoria preesistente e valida per il medesimo profilo professionale. Preme tuttavia precisare che la pronuncia in esame non reca alcun riferimento alle sopravvenute disposizioni dell’art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025.
- Conclusioni
Risulta ormai pacifico che lo scorrimento di graduatorie vigenti per il medesimo profilo professionale non assurga a dovere assoluto e inderogabile per la Pubblica Amministrazione che debba coprire un posto vacante. Qualora l’Amministrazione preveda di attingere da una graduatoria in essere, sarà comunque tenuta a dar conto delle ragioni della propria scelta ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, consentendo così il sindacato sulla sussistenza dei presupposti di preferenza di tale modalità rispetto ad altri mezzi di reclutamento e, segnatamente, al concorso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2025, n. 3140).
Pertanto, sebbene il concorso pubblico rimanga lo strumento ordinario e prioritario, lo scorrimento delle graduatorie — ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 — costituisce un’opzione validamente esperibile, ispirata a criteri di economia procedurale, efficienza delle risorse e tempestività dell’azione amministrativa.
In conclusione, si ritiene che l’adozione di una motivazione robusta, puntuale e verificabile sia per le Amministrazioni sempre auspicabile, a prescindere dalla scelta finale tra l’indizione di una nuova procedura concorsuale o l’utilizzo di graduatorie valide per la copertura delle vacanze in organico.
* Funzionario Amministrativo ed Economico-Finanziario, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Responsabile del Settore 2° “Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Pianificazione strategica, Supporto ai Sistemi di Valutazione, Anticorruzione, Privacy” del Comune di Tarquinia (VT). Titolare di incarico di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa) ascrivibile al medesimo settore e titolare di incarico dirigenziale ai sensi degli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267.
[1] In attuazione dell’art. 41 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato ad opera dell’art. 72, comma 1, lett. t) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale regolamento risulta tuttora vigente in forza dell’art. 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001.
[2] Lettera b) abrogata dall’art. 1, comma 363, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.
[3] Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 85/202/PAR del 04 agosto 2020;
Si veda inoltre Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 11 aprile 2025, n. 3140, il quale chiarisce che la deroga all’art. 91, comma 4, del TUEL, prevista dall’art. 17, comma 1-bis, del d.l. 162/2019, resta una scelta discrezionale dell’amministrazione, in quanto la “regola” è quella stabilita dal comma 4 dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000, cioè il divieto di utilizzo di graduatorie per i posti istituiti o trasformati successivamente, e qualora l’amministrazione intendesse avvalersi della deroga è gravata da un obbligo motivazionale rafforzato, anche per scongiurare il pericolo di scorrimenti – quindi assunzioni- “ad personam”.
[4] Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 marzo 2005, n. 794.
[5] Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 10/05/2024) 28/05/2024, n. 14919.
[6] Ibidem.
[7] Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 08/02/2024) 27/02/2024, n. 5166.
[8] Come già analizzato al par. 1 di questo articolo, tale disposizioni prevede che le pubbliche amministrazioni, per potere avviare nuove procedure concorsuali, sono tenute ad assicurare l’avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
[9] https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25025.pdf.
[10] https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.2308.19PDL0134210&back_to=#RL

