Tratto da: ANAC
Normativa intesa a recidere il legame tra controllore e controllato
Inconferibilità dell’incarico di vicepresidente della società autoservizi e mobilità di una popolosa regione del Nord Italia al componente contestualmente membro del Consiglio provinciale di una delle Province direttamente interessate e del Comune capoluogo.
E’ quanto deliberato da Anac con delibera n. 172, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026, prima delibera di vigilanza in applicazione delle speciali “inconferibilità” delineate dall’articolo 6 del d.lgs. 201/2022.
Il legislatore – nell’ambito dei servizi pubblici locali – ha infatti deciso di disegnare un sistema (non solo di inconferibilità/incompatibilità ma anche di pubblicità, procedure, obblighi di motivazione ecc.) autonomo e, in un certo qual modo, più rigido e rigoroso dell’ordinario. Tali regole, pur risultando indubbiamente più severe, sono, tuttavia, oggettivamente più circoscritte, intendendo recidere il solo legame esistente tra gli organi controllori e le società controllate. “Non vi è spazio ad ulteriori dubbi circa il fatto che un qualsiasi componente del CdA sia, secondo il generale approccio civilistico e commerciale, considerabile un amministratore”, scrive Anac.
“Provincia e Comune sono titolari di una serie di funzioni e compiti che concretamente e complessivamente considerati appaiono declinazioni di quel potere di organizzazione, regolazione, vigilanza e controllo sul servizio pubblico locale genericamente considerato dalla legge quadro in materia. Tanto anche valorizzando la ratio della disposizione che, al netto della struttura formale si pone quale obiettivo principale, nella disciplina degli incarichi, proprio la separazione soggettiva delle funzioni tra ‘regolante’ e ‘regolato’ per presidiare l’efficienza dei servizi dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in un sistema concorrenziale e trasparente”
Sebbene l’Agenzia bandisca le gare e, perciò, firmi i contratti di servizio, operando – in generale – come stazione appaltante, gli enti locali soci, di contro, approvano i bilanci dell’Agenzia e definiscono, tramite l’Assemblea dei Soci dell’Agenzia, le linee strategiche della stessa.
Perciò, un soggetto che, contestualmente, siede negli organi di indirizzo politico degli enti locali soci e nel CdA della società di Autoservizi si trova nella posizione di poter concorrere a determinare, ad esempio, le risorse che il Comune destinerà all’Agenzia, la quale poi le girerà (tramite contratto) alla società di cui egli è amministratore. Tale situazione è dunque apparsa rientrare nell’alveo di quelle che il legislatore ha voluto impedire attraverso l’introduzione della causa di inconferibilità de qua”.

