Edilizia e urbanistica – Usi temporanei – Disciplina – Carattere derogatorio – Interpretazione restrittiva – Requisiti – Stato legittimo del bene e perseguimento di un interesse pubblico
La disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-quater del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la quale permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, in quanto derogatoria alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo, tale per cui la possibilità per l’amministrazione di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate deve essere rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina, ossia lo stato legittimo del bene (da riferire sia agli edifici sia alle aree, dovendosi intendere la locuzione “immobili legittimamente esistenti ed aree” quale endiadi) e il perseguimento di un interesse pubblico. (1).
Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica – Usi temporanei – Interesse pubblico – Sussistenza – Scelta di merito dell’Amministrazione – Limiti del sindacato del giudice amministrativo
In materia di edilizia e urbanistica, la ponderazione dell’interesse pubblico a fondamento dell’uso temporaneo attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta. (2).
Con la sentenza in rassegna il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di cittadini avverso la delibera di Giunta Capitolina con la quale era stato approvato l’uso temporaneo, come parcheggio non pertinenziale, dell’area sita in Roma e delimitata da via Tripoli, via Cirenaica, via Homs e via Assab. Il T.A.R., fatta una premessa sull’istituto dell’uso temporaneo di cui all’art. 23 quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e sui suoi presupposti indefettibili, ha accertato che nel caso di specie la delibera è stata assunta in assenza di adeguata istruttoria di predetti presupposti. In particolare, non è stata verificata da parte dell’amministrazione comunale la legittimità delle preesistenti opere realizzate sull’area (segnatamente i piazzali asfaltati). Ritenuta la natura eccezionale dell’istituto in questione, ed estraneo ad esso ogni effetto sanante delle attività edilizie, il T.A.R. ha conseguentemente annullato l’atto.
(1) Conformi: T.a.r. Toscana, sez I, n. 1320 del 15 novembre 2024, e Cons. St., sez IV, n. 1884 del 9 marzo 2026.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
T.a.r. per il Lazio, sezione V quater, 10 aprile 2026, n. 6506 – Pres. Arzillo, Est. Carrozzo

