tratto da biblus.acca.it

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato nella lex specialis non è un mero suggerimento formale, ma un elemento essenziale dell’offerta economica.

E’ il principio stabilito dalla sentenza n. 5361/2026 del TAR Lazio che la circolare CNCE n. 17/2026 segnala come particolarmente importante poiché “apre la strada ad un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto ad evitare che il giudizio di equivalenza nelle procedure di gara, di competenza delle stazioni appaltanti, venga utilizzato in modo strumentale per correggere ex post offerte non congrue“.

Il caso: difformità e tentativi di sanatoria postuma

La controversia nasce dall’esclusione di un operatore economico da una gara europea per lavori di ammodernamento gallerie autostradali. L’operatore aveva indicato l’applicazione del CCNL Metalmeccanica (C011) in luogo del CCNL Edilizia (F012) espressamente previsto dal disciplinare. Di fronte alla richiesta di verifica della stazione appaltante, l’operatore ha tentato diverse strategie difensive, tutte respinte dal TAR:

  • riqualificazione del ruolo: il tentativo di declassare una consorziata da “esecutrice dei lavori” a “mero fornitore” per eludere l’obbligo del CCNL Edile è stato giudicato una modifica sostanziale inammissibile;
  • impegno all’applicazione postuma: l’impegno a passare al CCNL Edile solo dopo la scadenza dei termini di gara violerebbe la par condicio, poiché il CCNL incide direttamente sulla struttura dei costi e sulla competitività dell’offerta;
  • integrazioni “ad personam: la proposta di colmare il gap economico tra i due contratti tramite assegni ad personam è stata ritenuta illegittima. L’equivalenza deve riguardare i sistemi retributivi collettivi e non trattamenti economici fattuali applicati ai singoli.

La sentenza segna il superamento definitivo del precedente orientamento (legato al D.lgs. 50/2016) che permetteva maggiore libertà nella scelta di contratti “pertinenti”. Sotto il nuovo Codice (art. 11, D.lgs. 36/2023), la stazione appaltante indica il contratto di riferimento e l’operatore ha solo due opzioni:

  • applicare il CCNL indicato;
  • applicare un contratto diverso, fornendo però una prova rigorosa di equivalenza delle tutele economiche e normative.

Il Tribunale ha ribadito che il CCNL indicato in sede di gara è un elemento essenziale dell’offerta. Permettere a un operatore di cambiare il contratto collettivo di riferimento dopo la scadenza dei termini significherebbe consentirgli di alterare la struttura dei costi della manodopera, violando il principio di immodificabilità dell’offerta e di par condicio.

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