Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 15 Maggio, 2026
 
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
 
Sintesi/Massima

Al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto.

Testo

(Parere n.9752 del 19.3.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso una richiesta di parere del presidente del consiglio comunale di … in merito all’istanza, sottoscritta da 10 consiglieri, di convocazione del consiglio comunale per la “discussione ed eventuale revoca dell’incarico del Presidente del Consiglio Comunale” ai sensi del d.lgs. n.267/2000. Su tale questione il presidente dell’organo consiliare ha riferito di aver richiesto al segretario comunale un chiarimento sulla corretta interpretazione della istanza dei consiglieri, istanza interpretata dal segretario come una mera richiesta di convocazione di una seduta consiliare ai sensi dell’art.24, comma 1, del regolamento del consiglio secondo cui “L’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati…”. Il segretario generale non ha, quindi, qualificato la richiesta come una “mozione di sfiducia”. Il presidente, invece, ritiene che l’istanza sia stata presentata ai sensi dell’art.54-bis del regolamento consiliare, rubricato “Mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio”, e che, pertanto, i consiglieri, prima di procedere alla seduta consiliare avrebbero dovuto presentare una proposta di deliberazione che non è stata prodotta dai firmatari della richiesta. Invero, l’istanza è stata presentata dai consiglieri ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n.267/2000 per discutere una eventuale revoca del presidente. Dalla richiesta di convocazione non si evincono gravi e ripetute inadempienze istituzionali del presidente, ma si fa riferimento solo all’assenza del presidente in una seduta del consiglio regolarmente convocata che avrebbe determinato il venir meno del numero legale; tale comportamento è stato ritenuto grave dai consiglieri in quanto non coerente con il ruolo istituzionale ricoperto dal presidente. In via generale, si osserva che l’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, prevede l’obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto da un quinto dei consiglieri. La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (cfr. T.A.R. Piemonte-sez.II, 24 aprile 1996, n.268). Quanto poi al concetto di mozione, si osserva che l’art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso in esame, sussista l’obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n.267/2000.

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