Tratto da: Ministero Interno
Il cambio di denominazione di un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. I singoli enti locali sono i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.
(Parere n.9750 del 19.3.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il presidente del consiglio comunale di … ha trasmesso una richiesta di parere in materia di modifica di denominazione del gruppo consiliare. In particolare, è stato rappresentato che alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 il candidato alla carica di sindaco è stato eletto consigliere comunale di minoranza all’interno della lista “…”. Il predetto consigliere, all’atto dell’insediamento del consiglio, risultava unico componente del gruppo consiliare, assumendo i diritti e le prerogative di capogruppo come prescrive l’art.8, comma 3, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Successivamente, con nota datata …, il predetto consigliere ha comunicato all’ente in oggetto la volontà di modificare la denominazione del gruppo consiliare “…” in “…” riportando il simbolo da utilizzare. È stato chiesto, quindi, se tale mutamento configuri un’ipotesi di distacco, previsto dall’art.8, comma 5, del citato regolamento, con perdita delle prerogative di capogruppo e del diritto di convocazione e partecipazione in Conferenza dei capigruppo, o se sia possibile per il consigliere comunale, unico eletto di una lista, modificare la denominazione del proprio gruppo consiliare. Al riguardo, si osserva che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. In via generale, si rileva che il cambio di denominazione di un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Nel caso in esame trattasi di cambio di denominazione di un gruppo consiliare che appare rientrare nelle scelte delle formazioni politiche presenti nel consiglio e, quindi, da ritenersi ammissibile. Tale modifica della denominazione non incide sulla partecipazione alla Conferenza dei capigruppo, in quanto non risulta vi sia stata, nel caso in esame, un’alterazione del criterio proporzionale stabilito dall’art.38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000. Si evidenzia che relativamente al cambio della denominazione, sia lo statuto dell’ente (art.24), sia il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale (art.8) non sembrano prevedere alcun divieto. In merito alla modifica di denominazione di un gruppo consiliare si può applicare il principio giurisprudenziale che si evince da una pronuncia del giudice amministrativo secondo cui “il rapporto che lega il candidato eletto al partito di appartenenza non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l’assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati” (cfr. TAR Puglia-sez.Bari, sent. n.506/2005).

