Tratto da: Ministero Interno
Le commissioni consultive permanenti si distinguono dalle commissioni consiliari permanenti, in quanto queste ultime sono organi strumentali del consiglio mentre le commissioni consultive sono istituite al fine di favorire la partecipazione autonoma dei cittadini.
(Parere n.4104 del 6.2.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere, in materia di commissioni consultive permanenti, del circolo di …. In particolare, è stato chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito ad una modifica del regolamento delle commissioni consultive permanenti. Al riguardo, si osserva che il consiglio comunale dell’ente in oggetto, con deliberazione n.10 del 22 aprile 2025, richiamando gli artt.52 e ss. dello statuto, che prevedono l’istituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale, ha modificato il predetto regolamento. Le criticità rilevate riguardano l’art.3 lett.A) del regolamento, secondo cui il presidente di ciascuna commissione consultiva permanente viene nominato dal sindaco, sentita la giunta, mentre la successiva lett.B) dispone che il vice presidente di ogni commissione consultiva permanente viene eletto a maggioranza semplice dei relativi componenti titolari, mediante votazione palese. Si premette che le commissioni consultive permanenti non rientrano tra le commissioni indispensabili; le stesse, quindi, non sono organi necessari ed è rimessa all’autonomia dei comuni la determinazione sulla loro costituzione o meno. Lo statuto del comune di … prevede all’art.52, commi 5 e 6, che “Il Consiglio comunale istituisce commissioni consultive di cittadini. I regolamenti determinano le finalità, la composizione e le attribuzioni delle commissioni consultive. L’organizzazione delle commissioni consultive è rimessa ad apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale”. Ad avviso degli esponenti, la sopra citata modifica apportata nel regolamento in questione sarebbe censurabile nella parte in cui prevede che la nomina dei presidenti delle commissioni consultive spetta al sindaco e non ai componenti delle commissioni, così come è previsto per l’individuazione dei vicepresidenti. Si fa presente che le commissioni consultive permanenti si distinguono dalle commissioni consiliari permanenti (art.38 e 44 d.lgs. n.267/2000), in quanto queste ultime sono organi strumentali del consiglio, composte dai consiglieri eletti in proporzione ai gruppi politici e svolgono una attività istruttoria, mentre le commissioni consultive sono composte dai soggetti indicati dall’art.2 lett.C) del relativo regolamento (ad es. associazioni, sindacati, organizzazioni di volontariato, le comunità ecc.) e sono istituite al fine di favorire la partecipazione autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali presenti sul territorio alla gestione dei servizi pubblici e, più in generale, la costante consultazione con l’amministrazione comunale su materie di rilevante interesse pubblico. Il regolamento delle commissioni consultive permanenti del comune di …, approvato con la sopra citata deliberazione del consiglio comunale, disciplina in modo articolato gli organismi in questione, prevedendo che la nomina dei presidenti delle commissioni consultive sia riservata al sindaco, ma sentita la giunta. Non si ravvisano, pertanto, nel caso in questione, le criticità segnalate dal gruppo politico sopra menzionato.

