Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Suddivisione in due lotti – Legittimità – Concorrenza – Efficiente gestione del servizio – Efficienza della spesa pubblica – Contemperamento
In materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la regola della suddivisione in lotti assolve ad una funzione pro-concorrenziale e, in specie, di favor partecipationis per l’accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese; essa è, tuttavia, solo tendenzialmente obbligatoria, potendo essere disattesa previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, al fine di garantire la continuità con le attività in corso al momento del subentro dei nuovi affidatari e l’efficace e puntuale coordinamento e controllo di questi ultimi, scongiurando ogni eventuale pregiudizio per il corretto e tempestivo controllo dell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente la sicurezza delle persone. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Bando di gara – Criteri ambientali minimi – Impugnazione immediata – Obbligo – Presupposti
Sussiste un obbligo di impugnazione immediata del bando di gara in caso di totale pretermissione dei criteri ambientali minimi (CAM); di contro, non sussiste l’onere di immediata impugnazione, in linea generale, in caso di inserimento dei CAM ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione, salva la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile. (2).
Con la sentenza in rassegna il T.a.r. – nel confermare la legittimità degli atti con cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha indetto la gara per l’affidamento quinquennale della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, di regolazione e controllo del traffico e dei sistemi ITS, esistenti nel territorio di Roma Capitale – ha evidenziato che la stazione appaltante, nella dialettica fra efficiente gestione del servizio e finalità proconcorrenziale, cui tende la suddivisione di una gara in più lotti, può ritenere prevalente la prima esigenza, purché con motivazione non illogica od irrazionale. Difatti, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la tensione proconcorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato disposto con possibili valori antagonisti protetti dall’ordinamento, tra cui l’efficienza della spesa pubblica che ha fondamento normativo nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il Tar ha poi respinto la censura con la quale parte ricorrente sosteneva che la legge di gara avrebbe dovuto far propri i Criteri Ambientali Minimi adottati per la manutenzione dei semafori (attività principale dell’appalto in oggetto), mediante riferimento ai CAM disciplinati dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare28 marzo 2018, recante appunto i “Criteri ambientali minimi per servizio di illuminazione pubblica”, anziché le sole disposizioni dei CAM (“CAM Strade”) per le attività secondarie), con ciò violando l’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023. Quanto al momento in cui l’onere di impugnazione del bando in relazione all’indicazione dei CAM acquisisce carattere di attualità, il Tar ha precisato, altresì, che nel caso di specie non sussisteva l’interesse della ricorrente ad impugnare immediatamente gli atti di gara, non solo per non aver la stessa partecipato alla procedura competitiva, ma anche perché non risultava dimostrata l’esistenza di alcuna preclusione alla partecipazione alla gara quale conseguente alla imposizione di oneri manifestamente incomprensibili, ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura; o, ancora, suscettibili di rendere la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2025, n. 6882; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2024, n. 7399 e sez. V, 14 aprile 2023, n. 3819.
(2) Conformi: Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 919.

