tratto da lasettimanagiuridica.it a cura di Domenico Finocchietti

 

 

Una sentenza corposa (111 pagine) e dalle robuste quanto convincenti motivazioni, quella della Corte dei conti sezione giurisdizionale dell’Abruzzo n. 99/26. Sentenza meritoria anche per tutta una serie di ragioni, la più apprezzabile delle quali a mio modesto parere è che segna un cambio di passo della Corte nell’esame della discussa Riforma Foti (legge 1/26). Molte delle prime sentenze nelle quali varie Sezioni regionali hanno esaminato gli effetti della riforma sono infatti parse troppo sbilanciate in senso critico (cfr. il mio precedente contributo su questo sito “Alla Corte dei conti la Legge 1/26 proprio non va giù. La Sezione del Lazio inizia alla grande la guerriglia contro la riforma con la pronuncia 82/26 “), soprattutto con riguardo al limite del 30% del danno creato (o al doppio della retribuzione/indennità annuale) ed alla nuova formulazione dell’art. 1 della Legge 20/94 sulla definizione di colpa grave.
La Corte abruzzese invece fa una serie di approfondite considerazioni sull’elemento soggettivo di amministratori e revisori dei conti, dimostrando in modo esauriente come nella gestione che ha condotto al dissesto il Comune di Chieti vi sia stata una colpevolezza grave, anche sulla base dei principi di cui al novellato art 1 L 20/94.

La responsabilità e il tipo di giudizio
Occorre in primo luogo precisare che non si tratta della consueta sentenza che ha giudicato sul danno erariale in senso stretto, ma è resa sulla base del rito speciale ex art. 133 e ssg del Codice di giustizia contabile per irrogazione di sanzioni pecuniarie. La procedura è bifasica: abbiamo una prima fase dinnanzi al giudice monocratico. Se il decreto è opposto la competenza passa al collegio che decide definitivamente il primo grado.
Si tratta di un procedimento speciale di irrogazione di sanzione amministrativa, da 5 a 20 volte l’indennità annuale percepita dall’amministratore o dal revisore dei conti, per il caso di dissesto dell’Ente (art. 248 Tuel). Con la sentenza è possibile disporre la sanzione accessoria dell’interdizione dalla carica pubblica o dall’incarico di revisore.
La sentenza conferma quanto statuito dal giudice monocratico condannando così sia Sindaco sia Assessora al bilancio; il primo relativamente alla gestione 2010-2020, la seconda 2015-2020. Gli amministratori del successivo mandato amministrativo sono invece assolti, avendo essi fin dalle prime settimane dall’insediamento messo in opera le necessarie azioni correttive di legge, in primis la procedura di predissesto. Ma purtroppo senza successo; la situazione del Comune di Chieti era ormai troppo compromessa.

L’ipotesi di rimessione alla Corte costituzionale
Gli accusati l’avevano richiesta sulla base di alcune considerazioni invero abbastanza condivisibili, e condivise d’altronde anche dalla Corte Abruzzo. La sanzione dell’interdizione dalla carica pubblica è grave ed automatica, e prescinde dalla definitività del giudizio. Tanto basterebbe a far dubitare della costituzionalità della norma; ma la Corte Abruzzo dribbla elegantemente il problema, che avrebbe rallentato oltremodo il giudizio. Tale sanzione è un automatismo conseguente all’accertamento giurisdizionale dell’illiceità della condotta, ma che sarà in concreto applicata (in parte qua, non anche per la parte sanzionatoria pecuniaria) da un altro organo, peraltro amministrativo: “… la Corte dei conti ha giurisdizione solo sull’accertamento della responsabilità da dissesto e sull’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, mentre le misure interdittive costituiscono effetti automatici ex lege dell’accertamento”. In occasione dell’eventuale impugnazione di tale provvedimento amministrativo semmai potrà essere il giudice adito a proporla, non la Corte dei conti in questa fase.

La responsabilità dei revisori dei conti
I revisori in caso di dissesto sono responsabili (infatti nel nostro caso vengono condannati). Essi, scrive la Corte, hanno un vero e proprio “dovere di prevenzione delle crisi finanziarie dell’ente”. Non se la possono cavare limitandosi a segnalare le pesanti criticità, come pure avevano fatto ripetutamente nel caso del Comune di Chieti, ma alla fin fine emettendo comunque parere favorevole nei fondamentali atti di programmazione e rendicontazione finanziaria. Se le criticità contabili sono inequivoche ed univoche (e si sa, non c’è nulla di più testardo dei numeri …) i revisori non possono, solo per compiacere gli amministratori, esimersi da un preciso obbligo di legge che è quello di esprimere parere contrario. D’altronde, vien da dire: che ci stanno a fare, se non a vigilare la corretta gestione dell’Ente?
C’è da dire però che la Corte non ha tratto considerazioni avventate, che potrebbero far pensare ad una responsabilità quasi di tipo oggettivo, ma ha analizzato anche le plurime interlocuzioni avvenute tra collegio dei revisori ed amministratori valorizzando, per esempio, le dichiarazioni rilasciate dal collegio al completo durante una riunione in occasione nella quale erano stati bonariamente tranquillizzati i consiglieri circa la tenuta finanziaria del Comune.

Giusto così: non ti esimi dalle tue responsabilità con comportamenti contraddittori e tentennanti.

Sindaco e assessore al bilancio
Sindaco e assessore al bilancio hanno un preciso obbligo di garantire la salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente locale, esercitando funzioni di indirizzo, impulso e vigilanza attiva sulla gestione contabile (artt. 50, 147quinquies, 174, 193 e 194 TUEL) e assicurando una programmazione finanziaria prudente e veritiera.
Agli amministratori nel caso di Chieti viene ascritto invece di aver assecondato una gestione disordinata, consentendo il costante ricorso a strumenti di anticipazione e liquidità straordinaria, con conseguente aggravio per il bilancio e avvicinamento al default. Il tutto peraltro nonostante le reiterate raccomandazioni provenienti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
I segnali di sofferenza finanziaria erano stati sottovalutati o addirittura trascurati, eppure erano indubitabilmente noti o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza. Spia d’allarme principale era il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria, ma le cause della sofferenza finanziaria erano imputabili massimamente al fallimento delle politiche di riscossione delle entrate locali che dovevano essere gestite da una società partecipata. A fronte delle reiterate inefficienze e irregolarità gestionali della partecipata – documentate da bilanci inaffidabili e da una bassissima capacità di recupero delle entrate – le iniziative assunte (contestazioni formali, richieste di riorganizzazione, sostituzioni dei vertici societari, esposti alla Procura) si sono rivelate inidonee a tradurre le decisioni politico amministrative in risultati finanziari concreti e duraturi sul versante delle entrate.
Tutto ciò concretizza senza dubbio l’elemento della colpa grave, anche come oggi definita dalla L 20/94. D’altronde la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 248, comma 5, TUEL, richiede un “contributo” al dissesto: non è necessaria una causa esclusiva o diretta (la giurisprudenza parla di “apporto causale minimo”).

I dirigenti
E i dirigenti, ci chiediamo?

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