Comunicazioni elettroniche – Banda larga – Impianto per telefonia – Internet – Tecnica della micro trincea – Ente proprietario della strada – Discrezionalità – Soluzioni alternative
In materia di posa di infrastrutture di telecomunicazione a banda ultra-larga, nonostante il favore legislativo per la tecnica della cosiddetta “micro‑trincea”, l’ente proprietario della strada conserva un potere di valutazione volto a garantire la sicurezza stradale e l’integrità del sedime. Pertanto, in presenza di documentate criticità strutturali, l’amministrazione può concordare con l’operatore specifiche modalità di posizionamento o proporre soluzioni tecniche alternative, purché ugualmente efficaci, non potendosi ritenere costituzionalmente ragionevole l’imposizione inderogabile di un’unica tecnica costruttiva prescindendo dalle concrete condizioni dei luoghi. (1).
Nella fattispecie, il Comune aveva proposto una diversa soluzione con connessione “aerea” per evitare la manomissione della pavimentazione in pietra nelle strade del centro storico. In motivazione la sezione ha precisato che la normativa, di sicuro favor per l’infrastruttura digitale, ha certamente sancito una sorta di preferenza per la “micro-trincea” ex art. 40, comma 4, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 come tecnica di installazione dell’infrastruttura ma tale scelta non va intesa in termini di inderogabilità assoluta, sussistendo una insopprimibile variabilità di contesti che solo un esercizio concordato e ragionevole della discrezionalità tecnica può gestire, così da individuare il miglior bilanciamento di interessi.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2025, n. 1816.
T.a.r. per il Piemonte, sezione III, 4 marzo 2026, n. 480 – Pres. Perna, Est. Malanetto

