Tratto da: Lavoripubblici
Nel 2023, non senza qualche perplessità da parte degli operatori, il legislatore ha introdotto il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso. Due interventi normativi di pari rango che, almeno con riferimento ai servizi di progettazione, si sono subito posti in evidente tensione, considerando che, mentre il Codice ammetteva la ribassabilità dei compensi, la legge sull’equo compenso la escludeva.
Per oltre un anno e mezzo si è sviluppato un confronto serrato tra operatori, ANAC e giustizia amministrativa, fatto di comunicati, delibere, pareri e pronunce, fino a quando il legislatore è intervenuto con il primo correttivo al Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 209/2024, che ha inciso in modo diretto sull’art. 41 introducendo i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. Il risultato è stato quello di costruire una disciplina speciale per i compensi dei servizi di ingegneria e architettura (SIA), disciplinati dall’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che più che muoversi nella logica dell’equo compenso si è orientata verso quella di un equo ribasso.
Con il comma 15-bis la scelta del legislatore appare piuttosto chiara, nel senso di limitare il ribasso nei servizi di ingegneria e architettura e, più in generale, nei servizi di natura tecnica e intellettuale, evitando che le procedure si risolvano in una competizione esclusivamente sul prezzo.
In termini operativi, la stazione appaltante determina l’importo utilizzando i parametri dell’Allegato I.13, che rinviano al D.M. 17 giugno 2016, e tale importo costituisce la base economica complessiva dell’affidamento, comprensiva di compensi, spese e oneri accessori.
Su questa base si innesta la fase di gara, che, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede una distinzione tra una quota non ribassabile e una quota che può essere oggetto di ribasso, nella misura rispettivamente del 65% e del 35% dell’importo, fermo restando che il peso dell’offerta economica non può superare il 30% del punteggio complessivo.
Il comma 15-ter si limita a richiamare la disciplina delle offerte anomale, chiarendo che, qualora la parte ribassabile dell’offerta presenti profili di anomalia, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il comma 15-quater introduce invece una previsione specifica per gli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi determinati secondo l’Allegato I.13 possono essere ridotti entro il limite massimo del 20%.
In questa prospettiva, la norma introduce un limite alla riduzione del corrispettivo che, negli affidamenti diretti, si traduce nella fase di interlocuzione con l’operatore economico.
Ma, negli affidamenti diretti dei servizi tecnici, la riduzione fino al 20% dei corrispettivi si applica anche all’attività di progettazione oppure riguarda solo i servizi di ingegneria e architettura in senso stretto? La distinzione contenuta nell’art. 50, comma 1, lettera b), tra progettazione e SIA incide anche sull’applicazione del comma 15-quater? E, nella pratica, come deve essere interpretato questo limite del 20% quando si determina l’importo dell’affidamento diretto?
A questi interrogativi ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 4169 del 21 aprile 2026, intervenendo su un tema che riguarda esclusivamente gli affidamenti diretti dei servizi tecnici e che, proprio per questa ragione, non può essere letto con le stesse categorie utilizzate per le procedure competitive.
Il dubbio nasce dalla formulazione del comma 15-quater dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che introduce una previsione specifica proprio per gli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura.
La norma stabilisce che, nei casi di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo l’Allegato I.13 possono essere ridotti entro il limite massimo del 20%.
A partire da questa disposizione è stato chiesto al MIT se tale riduzione debba essere applicata a tutti i servizi di ingegneria e architettura, includendo anche l’attività di progettazione, nonostante la distinzione operata dallo stesso art. 50 tra progettazione e servizi di ingegneria e architettura.
Il quesito si colloca quindi interamente all’interno della logica dell’affidamento diretto e riguarda, in modo molto preciso, l’ambito applicativo della riduzione prevista dal comma 15-quater.
Nell’ambito degli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura sotto i 140.000 euro, la risposta del MIT parte dal presupposto che la riduzione del 20% deve essere interpretata come uno sconto massimo ammissibile. La stazione appaltante deve determinare il corrispettivo per intero secondo le modalità dell’Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici.
Sono gli operatori economici a poter decidere se applicare o meno uno sconto rispetto a tale importo, fermo restando che, in caso di riduzione, questa non può superare il limite del 20%.
Il MIT chiarisce, infine, che l’art. 41, comma 15-quater del D.Lgs. n. 36/2023 trova applicazione per tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
La risposta del MIT ha il merito di chiarire come devono comportarsi le stazioni appaltanti negli affidamenti diretti, affrontando quello che rappresenta uno dei nodi interpretativi più rilevanti negli affidamenti diretti dei servizi tecnici.
La norma, infatti, si limita a prevedere che i corrispettivi determinati secondo l’Allegato I.13 possano essere ridotti entro il limite del 20%, senza chiarire chi sia il soggetto legittimato a operare tale riduzione e senza richiamare in modo espresso la fase dell’offerta, che nell’affidamento diretto, in senso proprio, non esiste.
Se ci si ferma al dato letterale, la riduzione potrebbe essere letta come un passaggio che interviene nella fase di determinazione del corrispettivo da parte della stazione appaltante, consentendo quindi una riduzione a monte rispetto al valore parametrico.
Il MIT segue invece un’impostazione diversa e sposta la riduzione sul piano dell’interlocuzione con l’operatore economico, trasformando il limite del 20% in una soglia massima entro cui può svilupparsi la negoziazione tipica dell’affidamento diretto.
In questa prospettiva, il corrispettivo resta quello determinato secondo l’Allegato I.13 e il limite del 20% diventa un vincolo massimo alla riduzione che può emergere nel confronto tra amministrazione e operatore.
È una lettura che si inserisce bene nella logica dell’affidamento diretto, che non è una gara in senso proprio ma una procedura in cui l’amministrazione dialoga con il mercato, pur nel rispetto di limiti ben definiti.
Resta però il fatto che il testo della norma non esplicita questo passaggio e continua a lasciare uno spazio interpretativo che deriva proprio dalla sua formulazione.
Alla luce del parere del MIT n. 4169/2026, il quadro applicativo degli affidamenti diretti dei servizi tecnici appare più definito, almeno sotto il profilo operativo.
Il corrispettivo deve essere determinato integralmente secondo le modalità dell’Allegato I.13 e non può essere oggetto di riduzione preventiva da parte della stazione appaltante in applicazione del comma 15-quater.
Il limite del 20% opera invece come soglia massima entro cui può svilupparsi la negoziazione con l’operatore economico, che resta libero di applicare o meno uno sconto, senza poterlo in ogni caso superare.
La disciplina si applica a tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, includendo quindi anche l’attività di progettazione e superando, su questo punto, la distinzione contenuta nell’art. 50, comma 1, lettera b).
Resta tuttavia un profilo interpretativo non del tutto risolto, legato al tenore letterale del comma 15-quater, che non esplicita in modo diretto il ruolo dell’operatore economico nella determinazione della riduzione e che, proprio per questa ragione, continua a lasciare aperto uno spazio di lettura che potrà essere chiarito solo con il consolidarsi della prassi applicativa o attraverso futuri interventi della giurisprudenza.
FAQ – Riduzione del 20% nei servizi di ingegneria e architettura
Negli affidamenti diretti la riduzione del 20% può essere applicata anche alla progettazione?
Sì. Il MIT ha chiarito che l’art. 41, comma 15-quater del D.Lgs. n. 36/2023 trova applicazione per tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, includendo quindi anche l’attività di progettazione.
La stazione appaltante può calcolare direttamente il corrispettivo già ridotto del 20%?
No. Secondo il MIT, la stazione appaltante deve computare l’importo per intero secondo le modalità dell’Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici.
Chi può applicare lo sconto sul corrispettivo e con quali limiti?
Sono gli operatori economici a poter decidere se applicare o meno uno sconto rispetto all’importo computato dalla stazione appaltante. In caso di sconto, la riduzione non può essere superiore al 20%.
Il limite del 20% riduce l’importo da determinare secondo l’Allegato I.13?
No. L’importo deve essere determinato integralmente secondo l’Allegato I.13. Il limite del 20% opera, secondo la lettura del MIT, come soglia massima dello sconto eventualmente applicato dall’operatore economico.

