Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 22 Aprile, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

L’accesso sistematico al protocollo informatico dell’ente trova un limite nella funzione espletata dal consigliere e soprattutto nel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato sentenza n.3564 del 6 aprile 2023).

Testo

(Parere n.2339 del 23.1.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il sindaco del Comune … ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito al diritto di accesso dei consiglieri ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000. Il rappresentante dell’ente locale ha evidenziato che il segretario comunale ha invitato il responsabile del settore amministrativo a non trasmettere quotidianamente ai consiglieri comunali, che ne fanno richiesta, le distinte del protocollo, al fine di evitare aggravi di lavoro per gli uffici e in tal modo contenere le numerose richieste di accesso generiche e prive di motivazione. Il sindaco ha, comunque, sottolineato che il diritto di accesso dei consiglieri sarebbe stato comunque garantito in caso di “richieste puntuali e motivate”. A seguito di tali disposizioni date dal segretario comunale, alcuni consiglieri, nel corso della seduta consiliare del 27.10.2025, hanno sottoposto al consiglio una mozione finalizzata a chiedere il parere di questo Dipartimento in ordine al diritto dei consiglieri di ottenere “copia cartacea, informatica o comunque consultazione quotidiana delle distinte giornaliere del protocollo generale dell’ente contenente i dati sintetici”. In merito alla questione segnalata si osserva che, nonostante sia riconosciuta dalla giurisprudenza un’ampia potestà di accesso al consigliere comunale a tutte le notizie, quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare, la giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri ex art.43 del TUEL ha evidenziato la necessità di osservare il principio di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, 11 marzo 2021, n.2089). Inoltre, la giurisprudenza nel corso degli anni ha posto dei limiti ai consiglieri in materia di accesso agli atti, in particolare relativamente al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico; il TAR Sicilia-Catania, sez.I, con sentenza del 4 maggio 2020, n.926, ha ritenuto che il rilascio delle predette credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata ed uscita (cfr. anche T.A.R. Toscana, sez.I, 22 dicembre 2016, n.1844). Successivamente, la giurisprudenza ha precisato che l’Ente, previa regolamentazione, può certamente consentire l’utilizzo di postazioni informatiche presso i propri locali per l’accesso ai dati di sintesi contenuti nel protocollo informatico (cfr. C.d.S. n.769 del 3.2.2022 e n.2945 del 19.4.2022), ma deve comunque valutare l’opportunità di consentire ai consiglieri l’accesso da remoto. In merito ai dati di sintesi del protocollo informatico il TAR Lombardia–sez.I, con sentenza n.2317 del 24 ottobre 2022, ha stabilito che tali dati, pacificamente ricompresi tra quelli ostensibili, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, possono essere infatti acquisiti con modalità da remoto, solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l’accesso ai dati contenuti nel protocollo informatico deve avvenire, comunque, in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell’ente territoriale per cui, ove l’ente non sia in grado di garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati di sintesi del protocollo informatico, è tenuto ad individuare modalità alternative di trasmissione, quali l’utilizzo di postazioni informatiche sicure presso i locali dell’ente o la consegna dei dati di sintesi su supporto analogico. Inoltre, il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n.253/2020, ha evidenziato, pur non mettendo in dubbio il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, non assentibile “la pretesa dell’interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull’ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita”, precisando che non si possono “invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che sola ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000”. Per quanto concerne l’obbligo di motivare la richiesta di accesso agli atti, il Consiglio di Stato (Sez.V), con sentenza n.5750 del 28.06.2024, ha osservato che “… sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni; d’altra parte dal termine «utili», contenuto nell’articolo 43 d.lgs. n.267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n.4525 del 2014, cit.; IV, 12 febbraio 2013, n.843)”. Si soggiunge che il Consiglio di Stato, con sentenza n.3564 del 6 aprile 2023, ha precisato che l’accesso sistematico al protocollo informatico dell’ente trova un limite nella funzione espletata dal consigliere (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali ed ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto tale accesso comporterebbe una “innovazione organizzativa radicale”. Secondo l’Alto Consesso tale innovazione organizzativa avviene quando si chiede una mole di dati ed informazioni “pari alla latitudine dell’intera amministrazione di riferimento”, situazione che si verifica quando si chiede di accedere settimanalmente (e, dunque, sistematicamente) a tutto il protocollo dell’ente. Tale tipo di accesso non può rivelarsi strettamente funzionale ai compiti che deve assolvere il consigliere. Riguardo alla tutela dei dati personali, come già espresso in analoghe occasioni, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2023 n.2189, secondo cui la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art.43, comma 2, TUEL. Di recente, in tema di accesso da remoto, il TAR Campania, con sentenza n.565 del 26.03.2025, ha puntualizzato che “il rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico … si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. T.A.R. Toscana-sez.I, 22 dicembre 2016, n.1844) … sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese” (T.A.R. Sicilia-Catania, sez.I, 4 maggio 2020, n.926). Nella citata pronuncia, è stato evidenziato, inoltre, che l’accesso da remoto attiene a “… valutazioni ampiamente discrezionali, di stretta pertinenza dell’ente civico, a fronte delle quali il giudice non può “in alcun modo invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che – si ribadisce – fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 d.lgs. n.267/2000″ (T.A.R. Trieste, sez.I, 9 luglio 2020, n.253)”.

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