tratto da biblus.acca.it

Con il parere di precontenzioso n. 103/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) fissa un importante principio in materia di appalti pubblici: le amministrazioni possono inserire nei bandi requisiti di partecipazione più rigorosi rispetto a quelli standard previsti dal Codice dei Contratti (art. 100), a patto che siano giustificati da normative di settore e proporzionati all’oggetto della fornitura.

Il caso

L’operatore economico istante contestava la lex specialis nella parte in cui richiedeva il possesso delle certificazioni ISO 27001 (e relative estensioni Cloud) e della qualificazione ACN come requisiti di capacità tecnica e professionale. Secondo l’istante, tale previsione:

  • violerebbe l’art. 100, commi 11 e 12 del D.lgs. 36/2023;
  • costituirebbe un ostacolo alla libera concorrenza, dovendo tali titoli essere valorizzati, al più, come requisiti di esecuzione o criteri premianti.

L’analisi dell’ANAC: discrezionalità e normativa speciale

L’Autorità respinge le doglianze dell’istante, fondando la propria decisione su una rigorosa ricostruzione del quadro normativo speciale. Il superamento della tassatività tramite le “Leggi Speciali”
L’art. 100, comma 12, del Codice ammette una deroga alla tassatività dei requisiti qualora questi siano previsti da “leggi speciali”. L’ANAC chiarisce che il corpus normativo composto da:

  •  art. 33-septies del D.L. 179/2012 (obbligo di migrazione verso il Cloud);
  •  regolamento ACN n. 21007/2024;
  •  D.Lgs. 82/2005 (CAD);

costituisce una normativa speciale cogente che impone standard minimi di sicurezza inderogabili per la PA.

Il principio del risultato e la cybersicurezza

L’ANAC richiama i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, elevando il principio del risultato a criterio interpretativo preminente. Il “risultato” non è solo l’acquisizione del servizio, ma la garanzia della continuità operativa e della protezione dei dati dei cittadini. Richiedere le certificazioni già in fase di gara serve a:

  • scongiurare il rischio di affidare il contratto a soggetti strutturalmente inidonei;
  • prevenire ritardi legati ai tempi tecnici per l’ottenimento delle qualificazioni ACN (spesso incompatibili con i tempi di avvio del servizio).

Requisiti nei RTI: il chiarimento decisivo

Un punto di particolare interesse riguarda il possesso dei requisiti nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). L’ANAC ha ritenuto superata la contestazione relativa all’obbligo di possesso delle certificazioni in capo a ciascun componente del RTI grazie ai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante. È stato infatti specificato che l’obbligo si applica esclusivamente agli operatori che eseguono le attività di gestione dati e che non è richiesto per gli operatori che svolgono prestazioni secondarie o differenti rispetto al core informatico del servizio.

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