tratto da giustizia-amministrativa.it

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Appalto di lavori – Finanza di progetto – Progetto di fattibilità – Accesso – Differimento – Esclusione

In tema di finanza di progetto, una volta conclusa la procedura comparativa tra più proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, l’accesso al progetto di fattibilità selezionato, chiesto a fini difensivi da un operatore economico che ha partecipato alla procedura con una propria proposta, non può essere differito a un momento successivo all’indizione della gara sulla base del progetto prescelto. (1).

In motivazione la sezione ha precisato che, se un problema di vantaggio competitivo per l’anticipata conoscenza del progetto non si pone per l’operatore che ha presentato il progetto, allora un tale problema non ha ragione di porsi nemmeno per gli altri operatori che hanno partecipato alla fase preliminare di selezione del progetto e che aspirano alla selezione del proprio progetto in luogo di quello scelto dall’amministrazione.

(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, sez. I, ordinanza 2 maggio 2025, n.183; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2023 n. 8236.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, ordinanza 18 marzo 2026, n. 409 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

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