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Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Legittimazione a richiedere il titolo – Carenza – Conseguenze

Il comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti; resta ferma la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 in caso di successiva emersione di difformità. (1).

 Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Annullamento per difetto di titolarità del bene – Abuso edilizio – Ordine di demolizione – Comunicazione di avvio del procedimento – Inapplicabilità

L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili ma non convalidabili in concreto; in presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento. (2).

In motivazione, sottolinea la sezione che, al di fuori del perimetro della eccezionalità dei possibili rimedi offerti in alternativa alla demolizione dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, il percorso sanzionatorio riconfluisce in quello ordinariamente pensato per la repressione di qualsivoglia abuso edilizio e segnatamente di quello consistente nella mancanza (ancorché sopravvenuta) del titolo. Trovano pertanto applicazione i principi generali sulla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento. La superfluità, anzi, del preteso contributo partecipativo è nei casi in esame resa ancor più pregnante dal procedimento destinato a sfociare nell’ingiunzione a demolire: a monte della stessa, infatti, si colloca il provvedimento di annullamento d’ufficio – nella specie pure oggetto di contenzioso giurisdizionale – cui si addiviene all’esito di un procedimento nel quale l’avviso è regolarmente inoltrato e che rappresenta un elemento costitutivo della (ri)configurazione della costruzione come illecita.

(1) Conformi: Sull’estensione dell’obbligo di istruttoria preventiva sulla titolarità del bene da parte del comune in sede di rilascio del titolo edilizio, anche in sanatoria, v. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6394; id., 14 gennaio 2019, n. 310; sez. V, 8 novembre 2011, n. 5894; sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745. Con riferimento in particolare alla comproprietà o condominio, Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158.
Difformi: In senso parzialmente difforme, C.g.a., 5 giugno 2023, n. 392, ove si afferma che l’amministrazione è tenuta a rilasciare il titolo abilitativo edilizio avendo esclusivo riguardo alla compatibilità urbanistica dell’opera richiesta, lasciando ogni questione afferente a diritti soggettivi alla sua unica sede competente, che è il giudizio civile.

(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 7 settembre 2020, n. 17 (oggetto della News UM n. 107 del 28 settembre 2020). Sulla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in caso di annullamento di permesso di costruire, non constano precedenti; in generale, nei procedimenti sanzionatori in ambito edilizio, Cons. Stato, sez. VII, 31 dicembre 2024, n. 10526.

Consiglio di Stato, sezione II, 26 marzo 2026, n. 2545 – Pres. Tarantino, Est. Manzione

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