Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Permesso di costruire in deroga – Consiglio comunale – Compentenza – Presupposti.
In tema di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull’istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d’uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell’interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l’istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell’area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all’ambito applicativo dell’istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica. (1).
Ancorché la recente (e condivisibile) giurisprudenza evidenzi come sull’istanza presentata dall’interessato debba, in primo luogo, intervenire la delibera consiliare all’esito di una comparazione fra l’interesse privato alla realizzazione dell’intervento costruttivo e l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica, poiché la deroga allo strumento urbanistico rispetto alla quale il consiglio comunale è necessariamente, e prioritariamente, chiamato ad esprimersi a mente dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, non può afferire alla modifica tout cort della destinazione urbanistica dell’area interessata prevista dagli strumenti di pianificazione, ma riguarda solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione dei citati strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili (cfr. art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001), ne consegue che il consiglio comunale debba previamente pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera solo a condizione che l’istanza non sia in realtà volta ad ottenere una modifica della zonizzazione (che è altro dalla mera “destinazione d’uso ammissibile”), esulando in tal caso l’ipotesi dall’ambito di applicazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, e rientrando in quello proprio della variante urbanistica.
T.a.r. per la Sicilia, sezione II, 19 marzo 2026, n. 728 – Pres. Cabrini, Est. Scianna

