Tratto da: Ministero Interno
Nel caso in esame, l’ente può consentire ai consiglieri comunali, in quanto destinatari dello scritto, l’accesso alla segnalazione anonima, previa mascheratura dei dati personali di terzi coinvolti.
(Parere n.39093 del 30.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto l’avviso di questo Ufficio in materia di diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali. In particolare, il segretario generale del Comune di … ha comunicato che è stata acquisita al protocollo generale dell’ente una segnalazione concernente asserite irregolarità amministrative, destinata anche a tutti i consiglieri comunali. Tale segnalazione, pur corredata da una sottoscrizione, sembrerebbe, ad avviso del segretario, palesemente falsa e, pertanto, dovrebbe essere considerata come una denuncia sostanzialmente anonima. Ciò posto, il segretario generale dell’ente ha chiesto quale sia la procedura più idonea per la gestione di un atto, protocollato ma sicuramente non autentico, al fine di contemperare il diritto dei consiglieri all’esercizio del controllo politico-amministrativo e i diritti dei terzi coinvolti nella segnalazione. Al riguardo, si fa presente che, come noto, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010) ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Tuttavia, la giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri ex art.43 del TUEL evidenzia la necessità di osservare il principio di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, 11 marzo 2021, n.2089). Anche la sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Si rileva, quindi, che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. Il Consiglio di Stato, sez.V, con sentenza 3 febbraio 2022, n.769, ha precisato che “In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del Consiglio comunale (essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare)”. Il diritto di accesso del consigliere, quindi, non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Nel caso in esame, la segnalazione pervenuta all’ente locale è stata ritenuta, benché sottoscritta, “priva di elementi che ne garantiscano l’autenticità e la riconducibilità al soggetto indicato; pertanto, sembrerebbe falsa rendendo nella sostanza la denuncia anonima”. I consiglieri, in quanto destinatari dello scritto, hanno diritto di chiedere di esaminare il contenuto della lettera se l’accesso è utile ai fini dell’espletamento del mandato. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene quindi che, nel caso in esame, l’ente possa consentire ai consiglieri comunali, in quanto destinatari dello scritto, l’accesso alla segnalazione anonima in questione, previa mascheratura dei dati personali di terzi coinvolti.

