tratto da lentepubblica.it

Con la circolare n. 30/2026 l’INPS chiarisce chi potrà ottenere la liquidazione prima e da quando scatteranno le nuove regole. L’Istituto ha ricostruito in modo organico la disciplina oggi vigente, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026
Il perno della riforma richiamata dall’INPS è contenuto nell’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025. La disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2027, il termine ordinario di attesa per il pagamento del TFS/TFR nei casi di pensionamento legati al raggiungimento dei limiti di età o di servizio venga ridotto da 12 a 9 mesi.

Si tratta di una modifica importante, ma con un perimetro ben definito. Il taglio dei tempi riguarda infatti solo i dipendenti pubblici che matureranno, a partire dal 2027, i requisiti pensionistici collegati alla pensione di vecchiaia o al collocamento a riposo d’ufficio. Non si estende, invece, alle ipotesi di pensionamento anticipato in senso ampio, né alle dimissioni volontarie o ad altre cessazioni che continuano a seguire regole differenti.

L’INPS sottolinea che la riduzione del termine dilatorio rappresenta un primo intervento di riequilibrio, ma lascia intatto il sistema della rateizzazione, che continua a operare in base all’importo complessivo spettante.

Quando il pagamento resta a 12 mesi e quando scende a 9
Per capire l’impatto concreto delle nuove regole bisogna distinguere tra chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 e chi li raggiunge dal 1° gennaio 2027 in poi.

In primo luogo per i primi continuerà a valere il meccanismo già noto: nei casi di cessazione per raggiunti limiti di età, per collocamento a riposo d’ufficio o in altre fattispecie assimilate, il pagamento del TFS/TFR avverrà dopo 12 mesi dalla cessazione, con erogazione entro i tre mesi successivi.

Per i secondi, invece, scatterà il nuovo termine: l’indennità dovrà essere corrisposta dopo 9 mesi, sempre con pagamento entro il trimestre successivo.

La riduzione, dunque, non opera da subito per tutti i pensionandi, ma solo per coloro che matureranno il relativo diritto pensionistico dal 2027. Questo elemento temporale è decisivo e rischia di generare confusione tra i dipendenti che si trovano a cavallo tra le due discipline.

I casi in cui nulla cambia: dimissioni, licenziamento e altre cessazioni
Accanto alla novità, la circolare chiarisce anche ciò che non cambia. Restano infatti in vigore i termini più lunghi per diverse ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, nei casi di dimissioni volontarie, anche se accompagnate dal diritto alla pensione, il pagamento continua a essere differito di 24 mesi, cui si aggiungono i tre mesi tecnici per l’erogazione. Lo stesso vale per il licenziamento, la destituzione e, più in generale, per le causali non espressamente ricondotte ai casi di collocamento a riposo per età o per limiti ordinamentali.

Non cambia neppure la regola applicabile ai rapporti a tempo determinato che cessano per scadenza del termine finale: in questi casi, il TFR continua a essere liquidato dopo 12 mesi dalla cessazione, con pagamento nei tre mesi successivi.

In sostanza, la riduzione a 9 mesi riguarda una platea circoscritta e lascia immutato il quadro per molte altre situazioni molto diffuse nel pubblico impiego.

I tempi più rapidi: decesso e inabilità
Esistono però ipotesi in cui il legislatore prevede da tempo una tutela rafforzata. Si tratta dei casi di decesso del dipendente o di cessazione dal servizio per inabilità.

In queste circostanze, ricorda l’INPS, il TFS/TFR deve essere corrisposto entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto. È il termine più breve previsto dall’ordinamento e resta invariato anche dopo le modifiche introdotte dalla manovra.

La circolare precisa inoltre che questo termine rapido si applica anche quando il lavoratore, in caso di inabilità, si avvale del cumulo dei periodi assicurativi: il pagamento deve comunque avvenire nei 105 giorni, senza attendere ulteriori maturazioni pensionistiche.

Rateizzazione confermata: una, due o tre tranche
Se da un lato il legislatore ha ridotto, almeno in parte, i tempi di attesa, dall’altro non ha toccato il meccanismo della liquidazione rateale, che continua a rappresentare un aspetto centrale della disciplina.

L’INPS ricorda che il TFS/TFR viene pagato:

in un’unica soluzione, se l’importo complessivo lordo non supera 50.000 euro;
in due rate annuali, se l’ammontare è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;
in tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro.
In concreto, ciò significa che anche quando il diritto al primo pagamento matura dopo 9 o 12 mesi, le quote successive restano comunque distanziate di un anno l’una dall’altra. La riduzione dei tempi, quindi, incide soprattutto sulla prima erogazione, ma non elimina la scansione pluriennale per gli importi più elevati.

Le categorie con disciplina particolare
La circolare dedica ampio spazio anche ad alcune categorie di personale per cui la lettura delle regole richiede maggiore attenzione.

Tra queste rientra il personale in regime di diritto pubblico, cioè i dipendenti non contrattualizzati indicati dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari, oltre ad altre figure con ordinamenti speciali. Per questi soggetti continua a trovare applicazione il TFS e non il TFR previsto per il pubblico impiego contrattualizzato. Anche per loro, comunque, la riduzione da 12 a 9 mesi potrà operare nei casi di pensione di vecchiaia maturata dal 2027.

Analoga attenzione viene riservata al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Anche in questo caso i tempi di pagamento seguono, in linea generale, la disciplina comune, ma devono essere coordinati con la normativa speciale che regola il collocamento a riposo di militari, forze di polizia e vigili del fuoco. L’INPS chiarisce che la novità dei 9 mesi interesserà anche il personale militare collocato in ausiliaria, nei casi in cui tale posizione sia equiparata, a tutti gli effetti, al raggiungimento dei limiti di età.

Il caso della scuola e delle pensioni con requisiti speciali
Una sezione specifica riguarda il personale scolastico, da sempre soggetto a una disciplina peculiare. Per docenti e personale della scuola, infatti, la cessazione dal servizio produce effetti dal 1° settembre, in connessione con l’inizio dell’anno scolastico, anche quando il requisito pensionistico viene perfezionato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

L’INPS evidenzia però che, quando l’accesso alla pensione avviene con strumenti diversi da quelli ordinari previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, il termine per il pagamento del TFS/TFR non decorre automaticamente dalla cessazione. In questi casi bisogna guardare alla data in cui si perfeziona il requisito pensionistico “teorico” utile secondo la normativa generale.

Il principio vale, con diverse modulazioni, anche per chi accede alla pensione tramite cumulo dei periodi assicurativi, APE sociale, quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, misure per i lavoratori precoci o per chi svolge attività gravose o usuranti. In tutte queste situazioni il momento da cui far partire il conteggio per il TFS/TFR non coincide sempre con la cessazione dal servizio, ma spesso con il raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo che sarebbe stato richiesto nel sistema ordinario.

Attenzione al requisito “teorico” e agli adeguamenti alla speranza di vita
Uno dei passaggi più tecnici, ma anche più importanti, della circolare riguarda proprio il concetto di requisito teorico. Per molte forme di pensionamento anticipato o agevolato, infatti, il dipendente lascia il servizio prima dei limiti ordinari, ma il termine per ricevere TFS o TFR inizia a decorrere solo quando avrebbe maturato il diritto secondo i requisiti standard.

Questo significa, ad esempio, che chi esce con formule speciali non ottiene automaticamente una liquidazione più rapida. Anzi, in diversi casi il differimento continua a essere ancorato alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata ordinaria.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, che per il biennio 2027-2028 è stato richiamato dalla stessa circolare. Per la generalità dei dipendenti pubblici, dal 2027 il riferimento diventa infatti 67 anni e 1 mese, salvo le eccezioni previste per alcune categorie.

Interessi in caso di ritardo nei pagamenti
L’INPS ricorda infine un aspetto spesso trascurato ma tutt’altro che secondario: se il pagamento del TFS/TFR avviene oltre i termini previsti dalla legge, spettano gli interessi legali per ogni giorno di ritardo.

La previsione discende dall’articolo 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e rappresenta una garanzia per il lavoratore o per gli aventi diritto. Non elimina i ritardi strutturali previsti dalla normativa, ma interviene quando anche le scadenze differite fissate dalla legge non vengono rispettate.

Un sistema ancora complesso, ma con un primo alleggerimento
Nel complesso, la circolare n. 30/2026 non rivoluziona la disciplina del TFS/TFR nel pubblico impiego, ma ne offre un quadro aggiornato e mette in evidenza un primo allentamento dei tempi di attesa per chi andrà in pensione di vecchiaia dal 2027.

Il passaggio da 12 a 9 mesi è senza dubbio un segnale rilevante, soprattutto alla luce delle pronunce con cui la Corte costituzionale ha richiamato il legislatore alla necessità di garantire una liquidazione più tempestiva. Tuttavia, il sistema resta articolato, differenziato in base alla causa di cessazione e ancora fortemente segnato dalla rateizzazione e dai lunghi differimenti nei casi di uscita volontaria o anticipata.

Per i dipendenti pubblici, dunque, conoscere nel dettaglio la propria posizione previdenziale e la causale esatta della cessazione diventa essenziale per capire quando e come arriverà il trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

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