Tratto da: Ildirittoamministrativo.it
Autore: Luigi Spetrillo
Abstract: L’articolo analizza la normativa speciale in materia di cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, soffermandosi in particolare sui crediti derivanti da convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie stipulate dalle aziende sanitarie ed enti privati nonché sui crediti derivanti da contratto pubblico quando la stazione appaltante sia qualificata come un organismo di diritto pubblico.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni dello Stato. – 3. La cessione dei crediti nell’ambito dei contratti pubblici. – 3. Cessione dei crediti pubblici ed operazioni di cartolarizzazione – 4. Cessione dei crediti pubblici ed Aziende Sanitarie Locali. – 5. Cessione dei crediti ed organismi di diritto pubblico.
- Premessa
La normativa di contabilità generale dello Stato unitamente ad altre norme di legislazione speciale disciplinano le operazioni di cessione del credito nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delineando una regolamentazione in parte derogatoria alla normativa generale del codice civile.
Si tratta di una normativa ispirata ad evidenti e preminenti ragioni di tutela di interesse pubblico e più ancora di protezione della spesa pubblica.
Può certamente affermarsi che la veste pubblica del debitore ceduto dia origine ad un vero e proprio sottosistema normativo, variamente articolato e che ha visto diversi interventi della giurisprudenza per tratteggiarne i confini.
- La cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss cc, è un’ipotesi di modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio, realizzabile mediante atto inter vivos che consente al creditore originario (il cedente) di trasferire il proprio credito ad un altro soggetto (il cessionario) che così subentrerà nella posizione attiva nei confronti del debitore (il ceduto).
Quest’operazione, in sostanza, implica che il cessionario prenda il posto del cedente, rilevando il rapporto giuridico originario con le stesse condizioni contrattuali stabilite tra il cedente e il debitore.
In sostanza, il cessionario subentra al cedente nella relazione creditizia, realizzando così una successione inter vivos a titolo particolare, senza però che la cessione del credito comporti la novazione dell’obbligazione originaria.[2]
La cessione del credito trova la sua origine nel diritto romano da cui però la disciplina attuale, ex artt. 1260 e ss cc[3], si discosta in diversi aspetti, in primis sotto il profilo della libera cedibilità del credito, salvo i casi di divieto previsti dalla legge ex art. 1261 cc[4].
La cessione del credito è un’operazione di trasferimento del credito realizzabile mediante un contratto a titolo oneroso (per es. un contratto di compravendita) ma può anche essere attuata mediante atto a titolo gratuito come una donazione diretta ex art. 769 cc e finanche con una donazione indiretta ex art. 809 cc[5].
Il contratto di cessione può dunque essere stipulato dietro corresponsione di un compenso al cedente da parte del cessionario, oppure può integrare una causa donandi dal momento che la cessione è eseguita per spirito di liberalità da parte del cedente, può essere effettuata per funzione di garanzia[6].
Infine, alla cessione del credito può farsi ricorso per estinguere un diverso debito del cedente verso il cessionario, parlandosi in questo caso di cessione solutoria[7].
La molteplicità delle funzioni e degli scopi sottesi ad un ‘operazione di cessione del credito, hanno spinto dottrina e giurisprudenza a definire la cessione del credito come un contratto a causa variabile[8].
Quanto alla struttura del contratto di cessione del credito, lo stesso presuppone un accordo tra cedente e cessionario, rispetto al quale non è prevista alcuna forma di adesione o di accettazione da parte del debitore
Alla stipula del contratto segue la notifica dell’avvenuta cessione al debitore ceduto ex art. 1264 cc, affinché la stessa produca effetti nei suoi confronti.
Ne consegue che fino al momento prima della notifica o dell’accettazione il debitore può ritenersi ancora obbligato verso il creditore cedente, con la conseguenza che se il debitore adempie l’obbligazione nei confronti del creditore prima della cessione, questi è da ritenersi liberato.
Occorre precisare che l’accettazione della cessione da parte del debitore non trasforma la cessione del credito in un contratto trilaterale, dal momento che l’accettazione ha la funzione di rendere efficace l’avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto.
Detto in altri termini, l’adesione non transcodifica il contratto di cessione del credito da bilaterale in trilaterale, in quanto il consenso espresso dal debitore vale esclusivamente come conoscenza della cessione del contratto e dunque come condizione di efficacia del contratto nei confronti del debitore ceduto.
La disciplina del codice risulta però derogata nel caso di cessione del credito di un’amministrazione statale ovvero di un’amministrazione pubblica nel contesto di un contratto pubblico.
Ed invero, qualora il credito che forma oggetto di cessione sia vantato dal cedente nei confronti di un’amministrazione dello Stato, ovvero sia sorto in occasione di un contratto pubblico, opera una normativa speciale che si discosta in parte dal codice civile, vista l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante tale prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso la P.A. possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto
Questa disciplina derogatoria si fonda su un complesso reticolo normativo:
Per quanto riguarda i crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni Statali, le norme di riferimento sono l’art. 69 della Legge di Contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440) secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio; l’art. 70 della Legge di Contabilità dello Stato che si riferisce alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, tutti riconducibili nella più ampia categoria dei contratti di durata; c) l’art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 All. E, nel quale è previsto che nessuna cessione in corso di rapporto può aver efficacia se non vi aderisce l’amministrazione.
Dalla lettura di dette norme si ricava che la cessione del credito si fonda su due capisaldi: l’obbligo di forma scritta e la preventiva accettazione della cessione da parte della PA, affinché la stessa sia opponibile al soggetto pubblico.
L’obbligo di forma scritta è stabilito dall’art. 69 co. 3 del R.D. n. 2440/1923 prevede che: <<Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio>>[9].
La legge prescrive altresì un contenuto minimo obbligatorio per l’atto di cessione, così come stabilito dall’art. 70 co1 del R.D. n. 2440/1923, secondo cui: <<Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l’oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare>>.
La giurisprudenza della Cassazione ha sancito che l’obbligo di forma scritta non rileva ai fini della validità del contratto di cessione, non integrando quindi un’ipotesi una nullità invocabile ex artt. 1325 n. 4, 1350 e 1418 co 2 cc bensì un requisito di dell’efficacia della stessa[10].
La Suprema Corte ha altresì chiarito che il difetto di forma scritta integra un’eccezione in senso stretto[11], non rilevabile d’ufficio a pena di violazione dell’art. 112 cpc[12], individuano nell’Ente Statale il solo soggetto legittimato a sollevarlo.
L’atto di cessione, redatto secondo le indicazioni degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, devono essere notificate alle Amministrazioni Statali, ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
Alla notifica dovrò poi seguire l’assenso o il rifiuto da parte dell’Amministrazione Statale, solitamente mediante una determina dirigenziale, in cui dovranno essere esplicitate le motivazioni di assenso o di diniego alla cessione.
Le norme sulla forma scritta e sulla previa notifica ed accettazione del debitore pubblico limita fortemente l’istituto della cessione dei crediti nei confronti di un ente statale, al punto da essere qualificate dalla giurisprudenza come norme di carattere eccezionale, insuscettibili di estensione analogica ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali[13].
Inoltre, la Cassazione ha altresì precisato che gli artt. 69 e 70 RD n. 2440/1923 si applicano solamente ai rapporti propriamente di durata quali l’appalto e la somministrazione (o fornitura)[14],escludendone l’applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea.
Tale meccanismo, peraltro, potrò operare fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall’art 9 della L. e n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall’articolo 70 R.D. n. 2440/1923[15].
Una volta terminata l’esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione.
In questi casi si applicherà invece la disciplina generale del codice e quanto stabilito dall’articolo 69 del Regio Decreto in relazione alla forma del contratto[16].
Infine, materia di notificazione del credito, si richiama l’art. 37 c. 7-bis del D.L.n. 66/2014, in riferimento ai crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica tenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale precisa che la cessione dei crediti certificati si intendono notificate e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione, attraverso la piattaforma elettronica. Tale modalità di comunicazione costituisce data certa, qualora non siano rifiutate entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione[17].
- La cessione dei crediti nell’ambito dei contratti pubblici.
La cessione dei crediti è altresì contemplata in materia di contratti pubblici e nella sua disciplina si sono alternati ultimi tre testi legislativi che si sono succeduti nel governo e nella disciplina della contrattualistica pubblica.
Prima di affrontare funditus l’argomento occorre però precisare immediatamente un aspetto importante: a differenza del R.D. 2440/1923, la disciplina speciale per la cessione dei crediti in materia di contratti pubblici si applica a tutte le pubbliche amministrazioni che siano stazione appaltante, indipendentemente dall’appartenenza o meno dal novero delle amministrazioni dello Stato.
L’art. 117 d.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”) prevedeva che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, fossero efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti, qualificate come amministrazioni pubbliche, qualora queste non le avessero rifiutate con le comunicazioni da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
La norma prescriveva altresì una soggettività qualificata del cessionario, che doveva necessariamente essere una banca o intermediario finanziario.
Questa disciplina è stata poi replicata nelle successive norme in materia di contratti pubblici, di cui all’art. 106 d.lgs n. 50/2016, a sua volta sostituito ed abrogato dal successivo ed attuale art. 120 d.lgs n. 36/2023 e nell’allegato II.14 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
L’art. 106 D.Lgs. 50/2016 il quale al comma 13 così stabiliva: <<Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.>>.[18]
Con il d.lgs. 36/2023, la disciplina è stata riformulata nell’art. 120, co 12, che rimanda alla l. n. 52/1991 nonchè dall’art. 6 dell’Allegato II.14, il quale stabilisce che la cessione debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all’amministrazione.
La cessione sarà efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.
A loro volta, le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
- La cessione dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali.
La Suprema Corte è dovuta intervenire più volte per affermare la non applicabilità della disciplina di cui al R.D. n. 2440/1923 nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (o delle Aziende Sanitarie Provinciali, a seconda della Regione in considerazione) ed in particolare nell’ambito del massivo contenzioso che vede contrapposte le amministrazioni regionali della sanità contro banche o società finanziarie cessionarie di masse di crediti derivanti da forniture di materiale sanitario o da erogazione di prestazione mediche eseguite da laboratori o centri privati in forza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Sul punto va osservato che l’art. 69 del rd n° 2440/1923, nonché il successivo art. 70 del medesimo testo legislativo, sono norme speciali applicabili esclusivamente alla sola amministrazione statale, laddove invece le aziende sanitarie locali sono, sin dalla loro istituzione, enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni centrali[19].
A favore di questa tesi deve altresì richiamarsi l’art. 3 d.lgs n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, successivamente modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che definisce l’azienda sanitaria quale ente costituito dalla Regione, dotato di <<personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica>>.
L’Azienda sanitaria locale, quindi, già dal 1993, ha perso il carattere di organo strumentale della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis (comma introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229), anche carattere imprenditoriale <<in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale>>; disposizione quest’ultima che ha indotto la giurisprudenza ordinaria a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici non commerciali[20].
Pertanto, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione dei crediti nei confronti delle Aziende Sanitarie troverà applicazione la disciplina civilistica ex artt. 1260 e ss cc.
Al contempo, la Cassazione ha altresì precisato che gli artt. 69 e 70 rd n. 2440/1923 (nonché le norme in materia di contratti pubblici) si applicano solamente ai rapporti propriamente di durata quali l’appalto e la somministrazione (o fornitura), e dunque non alla cessione in favore di una società di factoring del credito diversamente derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione[21].
Tale stato dei fatti ha comportato l’intervento del Legislatore mediante l’introduzione dell’art. 117 co 4-bis del dl 34/2020, a mente del quale I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.
Dal suo canto, l’ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata.
Ne consegue che in caso di silenzio serbato all’amministrazione, la cessione del credito si intende rifiutata.
È bene però ricordare un punto fondamentale: il meccanismo ex art. 117 co bis d.l.si applica solamente ai crediti derivanti dagli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, cioè dai rapporti posti in essere con i c.d. “accreditati” o “convenzionati”.
- La cessione dei crediti nei confronti degli organismi di diritto pubblico.
Questione di massima importanza è quella dell’applicazione o meno della disciplina di cu all’ art. 120 d.lgs n. 36/2023 e nell’allegato II.14 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di una società pubblica operante come stazione appaltante, nel caso in cui la stessa sia qualificabile come organismo di diritto pubblico.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea un soggetto giuridico deve essere qualificata come “organismo di diritto pubblico” qualora lo stesso: a) sia stata istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) sia dotato di personalità giuridica; c) sia finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua gestione sia posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, oppure il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico[22].
Si tratta di requisiti cumulativi, fermo restando invece il carattere alternativo dei criteri indicati dalla giurisprudenza per individuare la sussistenza del terzo requisito e cioè il controllo o il finanziamento totale o maggioritario dell’organismo di diritto pubblico da parte di strutture amministrative o da essi dipendenti.
Dalla qualifica di organismo di diritto pubblico, sulla base dei suddetti indici sostanziali, consegue la doverosa e necessaria applicazione nei confronti del soggetto delle norme in materia di appalti pubblici.
In altre parole, l’organismo di diritto pubblico è una qualifica giuridica basata su indici sostanziali, da attribuirsi ad un soggetto che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita (ente pubblico, società di capitali, fondazione etcc) persegua nella sostanza interessi pubblici a carattere non commerciale o industriale ed a cui il diritto dell’Unione Europea impone l’applicazione della normativa degli appalti pubblici quando deve acquistare delle forniture di lavori o servizi, allo scopo di tutelare il mercato e la concorrenza.
Scopo della nozione di organismo di diritto pubblico è quello di snidare la pubblicità reale che si cela sotto la veste formalmente assunta da un ente giuridico.
I principi sanciti dalla Corte di Giustizia sono stati positivizzati dall’Unione Europea nelle direttive 2014/23/UE, sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, relativa agli appalti pubblici ed a loro volta recepiti dal Legislatore Italiano nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), all’art. 3, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3) – anche se a ben vedere la medesima nozione era contenuta già nel D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 3, comma 26 – nonchè nell’attuale codice dei contratti pubblici di cui all’art. 13 co 6 d.lgs n. 36/2023 ed all’art. 1, Allegato I al d.lgs n. 36/2023.
Per quanto riguarda poi l’interpretazione dei requisiti sostanziali per la qualifica di organismo di diritto pubblico, occorre dare atto della stratificata giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Con riferimento al requisito della forma giuridica, sia il giudice amministrativo che quello ordinario si sono allineati all’orientamento europeo, facendo propria la considerazione secondo cui ciò che determina la natura di organismo di diritto pubblico non è la forma giuridica ma l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione a soddisfare specifici bisogni, così da produrre utilità per la collettività[23].
In particolare, secondo la Cassazione «non è tanto la veste giuridica che conta, quanto l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni, cui anche le imprese a struttura societaria sono in grado di provvedere[24]» .
Quanto poi al requisito teleologico che giustifica la creazione di un organismo di diritto pubblico, la Cassazione, in adesione all’orientamento della Corte di Giustizia ha sancito che l’attribuzione della qualifica di organismo di diritto pubblico <<postula il concorso di due requisiti: a) in primo luogo, l’organismo deve essere istituito per la soddisfazione di bisogni di interesse generale, per tali dovendosi intendere quelli riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare che i bisogni siano soddisfatti mediante la creazione di un organismo soggetto all’influenza dominante della autorità pubblica (…); b) in secondo luogo, i bisogni di interesse generale non devono avere carattere commerciale o industriale, nel senso che non devono essere suscettivi di soddisfacimento mediante lo svolgimento di attività aventi natura commerciale o industriale, e cioè mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi a favore di una indifferenziata platea di operatori economici, consumatori o utenti[25]>>.
Con riferimento al requisito dell’influenza pubblica dominante, secondo gli artt. 6, comma 4, lett. c), della direttiva 2014/23/UE, 2, comma 1, n. 4, lett. c), della direttiva 2014/24/UE, 3, comma 4, lett. c), della direttiva 2014/25/UE e 3, comma 1, lett. d), n. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 l’influenza pubblica si ha qualora lo Stato, le autorità regionali o locali, ovvero altri organismi di diritto pubblico finanzino l’organismo in modo maggioritario, oppure vigilino sulla gestione di quest’ultimo, ovvero, ancora, designino più della metà dei membri del suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.
Per il finanziamento la Corte di Giustizia ritiene necessario che esso si sostanzi in una misura superiore al al 50% delle entrate complessive dell’ente[26], con riferimento al controllo dominante, si ritiene che lo stesso si fondi su di un particolare legame tra l’organismo e lo Stato (o un’altra autorità pubblica, ovvero ancora un altro organismo di diritto pubblico), che consente a quest’ultimo di influenzare le scelte economiche del primo[27].
Non a caso è stato osservato che laddove l’organismo interessato sia una società per azioni il concetto di controllo non può che trovare la propria origine nell’art. 2359 cc, e quindi nei seguenti elementi: la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero un numero sufficiente per esercitare un’influenza dominante nella predetta assemblea, nonché la mera influenza dominante derivante da accordi[28].
Orbene, alla luce di quanto espresso, appare chiaro che ove un soggetto giuridico possa essere qualificato organismo di diritto pubblico, lo stesso potrà rientrare benissimo nel novero delle stazioni appaltanti nei confronti delle quali si applica la speciale disciplina in materia di cessione del credito derivante da contratti pubblico, attualmente disciplinata dall’art. 120 co 12 d.lgs n. 36/2023 e dall’art. 6 Allegato II.14 al d.lgs n. 36/2023.
[1] Magistrato ordinario in tirocinio nominato con d.m. del 3 settembre 2025.
Precedentemente della vittoria del concorso ha prima esercitato la professione forense dal 2018 al 2022 e successivamente ha prestato servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dal 2022 al 2025, con le funzioni di dirigente nel ruolo di direttore di istituto penitenziario.
[2] <<Il mutamento del soggetto nella posizione attiva o passiva del rapporto assume il nome tecnico di successione: successione nel potere, e più specificamente nel diritto o successione nel dovere. Il soggetto che esce dal rapporto si chiama autore della successione o dante causa, il soggetto che vi subentra, successore o dante causa. La conservazione del rapporto giuridico, ha come si è accennato questo significato: che il successore viene a trovarsi nella stessa posizione concreta in cui si trovava l’autore della successione>> F. SANTORO PASSERELLI, “Dottrine generali del diritto civile”, Ed Jovene 1966.
[3] La cessione del credito (dal creditore ad un terzo) fu diversamente realizzata nelle varie epoche del diritto romano.
Fino all’età classica, stante il divieto di cessione inter vivos delle situazioni obbligatorie attive e passive, si ricorreva all’espediente del procuratio in rem suam, un congegno giuridico che consentiva al creditore cedente, di nominare un terzo come suo procuratore nell’amministrazione del diritto di credito, conferendo altresì il potere di agire in giudizio contro il debitore per l’adempimento dell’obbligazione, dispensandolo inoltre dall’obbligo di rendiconto.
L’azione del procurator in rem suam era esercitata mediante una formula con trasposizione di soggetti: nell’intentio figurava il nome del creditor, mentre nella condemnatio era indicato come beneficiario il procurator.
Questo sistema si rivelò ben presto insoddisfacente dal momento che la procura decadeva automaticamente in caso di morte di una delle parti. Si tenga altresì presente che in ogni caso, quantomeno sino alla fase della litis contestatio, il cedente rimaneva formalmente e sostanzialmente il creditore, con la conseguenza che egli poteva revocare in ogni momento il procurator oppure agire egli stesso nei confronti del debitore, il quale, dal suo canto, poteva adempiere l’obbligazione direttamente al creditore cedente, con conseguente effetto liberatorio.
Successivamente, a seguito di un rescriptum dell’Imperatore Antoninio Pio, prevalse l’opinione che all’acquirente mediante emptio venditio fosse riconosciuta un’àctio utilis in favore del soggetto che avesse acquistato un complesso ereditario. Col tempo poi l’azione fu concessa ad altre ipotesi di cessio crediti, fino a divenire, in età giustinianea, di applicazione generale.
La cessio crediti, tuttavia, non poteva mai prescindere dalla causa: se la stessa fosse stata operata a titolo di compravendita, il cedente avrebbe dovuto garantire al cessionario (l’acquirente) la sola esistenza del debito ceduto, il c.d. nòmen vèrum (si parlava, in proposito, di cessio pro solùto). Non era, invece, dovuta la garanzia del buon fine del credito, e cioè del sicuro adempimento del debitore (c.d. nomen bònum; si parlava, in proposito, di cessio pro solvèndo).
In età postclassica, allo scopo di evitare abusi, il diritto romano elaborò tre divieti di cessione del credito: a) quelli litigiosi; b) la cessione al tutore dei crediti vantati dal pupillo; c) la cessio in potentiorem, relativa alla cessione di crediti a cessionari di rango sociale più elevato del creditore cedente.
Un ulteriore rafforzamento delle tutele in materie di cessione del credito fu stabilito dalla Lex Anastasiana, una constitùtio prìncipis con cui si dispose che il cessionario di un credito litigioso non poteva ottenere dal debitore una cifra superiore a quella che aveva pagato al cedente (c.d. retratto litigioso), la cui ratio era quella di evitare che affaristi di pochi scrupoli facessero incetta di crediti litigiosi.
Per ulteriori approfondimenti sul punto si veda V. ARANGIO-RUIZ, “Istituzioni di diritto romano”, Ed. Jovene 1957; A.GUARINO, “Diritto privato romano”, ed Jovene 2001.
[4] È vietato per esempio il trasferimento dei crediti litigiosi in favore dei magistrati appartenenti all’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la controversia.
Altri casi di cessione vietate sono quelle relative ai crediti di natura strettamente personale, come per esempio i crediti alimentari ex art. 447 cc (Cass. 31.03.2021 n. 8869) ovvero quando la cessione dei crediti sia stata espressamente esclusa con pattuizione convenzionale, non opponibile al terzo cessionario, salvo che non si provi ce egli lo conosceva al tempo della cessione. (Cass. 26.02.2020 n. 5129).
Qualora il debitore ceduto provi la conoscenza del patto da parte del cessionario, il debitore ceduto potrà rifiutarsi di adempiere la prestazione in favore del cessionario, eseguendo il pagamento nelle mani del creditore originario. (A. TORRENTE, P. SCHELESINGER “Manuale di diritto privato”, ed Giuffrè, XVI)
[5] Occorre distinguere la cessione del credito da altre due operazioni contrattuali simili ma non uguali e cioè la cartolarizzazione di crediti ed il factoring.
La cartolarizzazione è una complessa operazione finanziaria che, oltre alla cessione del credito, implica anche la trasformazione di un insieme di crediti, spesso difficilmente liquidabili, in titoli negoziabili sui mercati finanziari. In pratica, un’istituzione finanziaria detentrice dei crediti li cede a una società specializzata, una SPV, creata specificamente per condurre l’operazione. La SPV raggruppa tali crediti e li converte in titoli finanziari, che vengono successivamente venduti a vari investitori sui mercati.
Il factoring a sua volta è un contratto con il quale una parte (detta factor) acquista, a titolo oneroso, crediti non ancora esigibili di un’impresa, assumendo obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione.
La funzione del factoring è un’operazione molto complessa in cui la finalità prevalente è di finanziamento o anticipatoria, in quanto l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza.
Nel factoring è altresì evincibile una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore.
Inoltre, di regola, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.
[6] Si pensi ai casi dell’alienazione con scopo di garanzia sospensivamente o risolutivamente condizionata all’adempimento del debitore (Cass. 15.11.2021 n. 34230; Cass. 28.05.2020 n. 10092).
[7] Cass. 16.11.2018 n. 29608.
[8] Cass. 16.11.2018 n. 29608; A. TORRENTE, P. SCHELESINGER “Manuale di diritto privato”, ed Giuffrè, XVI
[9] (Cass. civ.,sez. III, 24.01.2002, n. 844; Id., Cass. civ., sez. II, 24.01.2002, n. 844).
[10] Cass. civ. sez. III, n. 12901/2004 << A norma dell’art. 69, comma terzo, del r.d. 18.11.1923, n. 2440, le cessioni di credito relative a debiti di un ente pubblico sono efficaci solo se poste in essere con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche se il debitore ceduto, successivamente alla cessione, si è poi trasformato da soggetto pubblico a privato>>. Fattispecie relativa ad una cessione di credito nei confronti dell’ente pubblico Ferrovie dello Stato, che al momento della introduzione del giudizio si era già trasformato in società privata).
[11] Cass. civ. sez. III, n. 12901/2004, secondo cui l’inefficacia può essere rilevata soltanto dal debitore ceduto, incorrendosi, in caso di rilievo d’ufficio, nel vizio di ultra o extra petizione
[12] La sentenza delle Sezioni Unite del 3 febbraio 1998 n. 1099, ha affrontato il tema della distinzione tra eccezioni in senso stretto e non, e della rispettiva loro rilevabilità e, dopo aver ricordato che le prime ricorrono quando la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, ha ritenuto che il giudice deve tener conto dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di utilizzare la sua scienza privata o delle preclusioni e decadenze previste, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al giudice, si traduce solo nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, sempre che la richiesta della parte in tal senso non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista; ha quindi precisato che, in entrambi i casi, è necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile. In altre parole, con estrema chiarezza, la Corte non solo ha distinto tra allegazione dei fatti e loro rilevazione, ma ha precisato che della prima non solo deve necessariamente farsi carico la parte, ma che questa deve provvedere alla loro acquisizione-allegazione nel rispetto dei tempi processuali previsti dalla legge, per cui, con singolare forza, ha ribadito che, per essere valutati dal giudice, quei fatti devono essere dedotti rite et recte, ossia nella prima difesa utile rispetto al momento della conoscenza – disponibilità dei fatti stessi ovvero dal loro emergere come processualmente rilevanti. Con detta decisione le sezioni unite hanno affermato che è onere delle parti allegare i fatti rilevanti per la decisione nel rispetto dei tempi fissati dalle norme rilevanti (in quell’occasione, gli artt. 414, 416 e 420 c.p.c.), venendo così precluso alle parti stesse la possibilità di allegare ad libitum e nel tempo ritenuto più congruo ciò che invece è necessario acquisire al processo perché esso possa svolgersi secondo i tempi previsti dalla legge (principi ribaditi, tra le altre, da Cass. Sez. III, n. 14581/2007; 7542/2012 e Sez. lav. n.12353/2010).
[13] Cass., sez. III, n° 30658 del 21.12.2017; conf. Cass., Sez. III, n. 32788 del 13.12.2019; e, in relazione all’art. 70, Cass., sez. VI, n° 24758 del 15.09.2021.
[14] Cass. Civ. Sez. III, n.981/2002, la quale ha affermato che <<il divieto di cessione senza l’ “adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l’esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall’art. 69, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923) all’ordinaria disciplina codicistica>>.
[15] Cass. Civ. 21.12. 2018,n. 33344; Cass. Civ. 8.05.2008, n. 11475; Cass. Civ. 1.02.2007, n. 2209: <<“il divieto di cui all’art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. richiamato dall’art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l’amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all’art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l’amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all’origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell’ente pubblico.>>
[16] U. MAURO E C. BORRAZZO, “Cessione di crediti verso la PA: evoluzione normativa e giurisprudenziale”, in www.dirittobancario.it , 12.10.2015.
[17] Ibidem
[18] In materia si veda S.CASTROVINCI ZENNA “Cessione del credito da appalto nei confronti della pubblica amministrazione e cartolarizzazione: spunti ricostruttivi” in Federalismi.it n. 22/2020.
[19] Cass., sez. III, n° 30658 del 21.12.2017; conf. Cass., Sez. III, n. 32788 del 13.12.2019; e, in relazione all’art. 70, Cass., sez. VI, n° 24758 del 15.09.2021.
[20] Cass. ord. 4593 del 15.02.2019; Cass. n.11088 e n. 23059 del 2014; Cass. 5675/2012; Cass. n. 12773/2011.
[21] Cass. Sez. III, n. 24758 15.09.2021; conf. Cass. Sez. III ord. n.6038 del 6.03.2025.
[22] Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. IV, 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC; sul punto anche Corte di giustizia UE, sez. V, 28 ottobre 2020, C-521/18, Pegaso Srl Servizi Fiduciari; Corte di giustizia UE, sez. IV, 5 ottobre 2017, C-567/15, LitSpecMetin; Corte di giustizia CE, 10 aprile 2008, C-393/06, Ing. Aigner; Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana si veda Cass., Sez. Un., Ord., 1.08.2012, n. 13792; Cass., Sez. Un., 7.04.2014, n. 8051; Cons. Stato, Sez. IV, 4.02.2015, n. 552; Cass., Sez. II, 9.09.2016, n. 17845; Cass., Sez. I, 31.01.2017, n. 2483.
[23] Ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 1998, n. 1478.
[24] Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2009, n. 24722.
[25] Cass. Sez. Un. 4.04.2000 n. 97.
[26] CGUE, 3.10.2000, C- 380/98
[27] CGUE, sez. IV, 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC
[28] Cass. Sez. Un. 12.05.2005 n. 9940.

