Tratto da: Lavoripubblici
Nelle procedure telematiche, la gestione del tempo non è più solo una questione organizzativa ma diventa un elemento strutturale della gara. La digitalizzazione ha trasformato attività tradizionali, come la chiusura della busta, in operazioni informatiche che, però, conservano lo stesso valore giuridico.
Cosa accade se un operatore economico sbaglia il momento in cui apporre la marcatura temporale? Si tratta di un’irregolarità sanabile oppure di un vizio che porta direttamente all’esclusione? In particolare, la marcatura temporale è solo un adempimento tecnico o rappresenta un passaggio essenziale nella formazione dell’offerta?
A chiarire il punto è ANAC con il parere di precontenzioso del 4 marzo 2026, n. 90, relativo a una procedura di affidamento, nel quale viene affrontato proprio il tema del rispetto del termine per l’apposizione della marcatura temporale, evidenziando la tensione tra l’esigenza di garantire la massima partecipazione e la necessità di assicurare parità di trattamento e certezza delle regole.
Il caso riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di oltre 5,8 milioni di euro. In sede di presentazione dell’offerta, uno degli operatori economici partecipanti non aveva rispettato il termine previsto per l’apposizione della marcatura temporale, pur avendo successivamente provveduto al caricamento dell’offerta sulla piattaforma.
La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione, ritenendo che l’offerta non fosse stata validamente perfezionata entro il termine stabilito. L’operatore ha contestato tale decisione, sostenendo che la marcatura temporale costituisse un adempimento meramente tecnico e che la sua omissione entro il termine non dovesse comportare automaticamente l’estromissione dalla gara.
Ne è derivata la richiesta di parere di precontenzioso ad ANAC.
Il parere ANAC si inserisce in un quadro normativo che, nel D.Lgs. n. 36/2023, attribuisce un ruolo centrale alla corretta gestione delle fasi di gara, soprattutto nelle procedure digitali. Il Codice costruisce infatti un sistema in cui la presentazione dell’offerta non è un momento indistinto, ma una sequenza di passaggi ben definiti, ciascuno dei quali assume rilievo giuridico.
In questo contesto si collocano le disposizioni sulla digitalizzazione delle procedure e sull’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, che impongono:
- la tracciabilità delle operazioni;
- la certezza del momento di presentazione;
- l’integrità e immodificabilità dell’offerta.
La marcatura temporale si inserisce esattamente in questo schema, perché consente di fissare in modo certo il momento in cui l’offerta è stata definitivamente formata.
A questo si affianca l’art. 73 del d.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, il comma 4, che chiarisce come alcune regole della procedura – una volta stabilite nella documentazione di gara – non possano essere modificate o derogate.
Pur riferita alla procedura competitiva con negoziazione, la norma esprime un principio più generale: le regole che incidono sulla struttura della gara e sul confronto competitivo vincolano integralmente i concorrenti.
Se la lex specialis individua un termine per la marcatura temporale quale momento di chiusura dell’offerta, quel termine entra a far parte delle regole essenziali della procedura e deve essere rispettato da tutti gli operatori.
Sulla base di questi presupposti, ANAC ha confermato che la mancata apposizione della marcatura temporale entro il termine previsto comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico.
Sul punto, l’Autorità ha spiegato che la marcatura temporale assolve alla funzione di “chiusura della busta”. Non è quindi un passaggio successivo o meramente formale, ma coincide con il momento di perfezionamento dell’offerta.
In questo senso, la scansione temporale della procedura viene articolata in due momenti distinti:
- confezionamento dell’offerta;
- upload sulla piattaforma.
La marcatura si colloca nel primo, non nel secondo.
Da qui deriva la qualificazione del termine come perentorio: non rispettarlo significa non aver completato correttamente la presentazione dell’offerta.
Nel caso in esame, ha aggiunto ANAC, le regole erano chiaramente indicate nella documentazione di gara e l’adempimento era noto e normalmente gestito dagli operatori economici. Di conseguenza, trova piena applicazione il principio di autoresponsabilità: chi partecipa alla gara deve sopportare le conseguenze di comportamenti non conformi alla lex specialis.
Questo chiarisce anche perché non sia possibile ricorrere al soccorso istruttorio: non si tratta di integrare un documento mancante, ma di un’offerta che non si è mai perfezionata nei termini.
Il richiamo alla par condicio competitorum è altrettanto centrale: consentire una marcatura tardiva significherebbe alterare l’equilibrio competitivo, permettendo a un operatore di intervenire oltre il termine stabilito.
ANAC esclude inoltre la sproporzione dell’onere: la separazione tra tempo di predisposizione e tempo di caricamento non costituisce un aggravio, ma una modalità che tutela gli operatori, evitando che problemi tecnici incidano sul tempo utile per costruire l’offerta.
Conclude quindi ANAC che la marcatura temporale deve essere considerata parte integrante della costruzione dell’offerta e non un passaggio finale di tipo tecnico.
La gestione delle tempistiche digitali diventa così un profilo essenziale della partecipazione, senza che sia possibile fare affidamento su margini di tolleranza o su strumenti di sanatoria. L’organizzazione interna degli operatori deve tenere conto di queste scansioni, trattandole come veri e propri termini di gara.
Il parere si inserisce coerentemente nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, dove la digitalizzazione delle procedure non attenua, ma rafforza la rigidità delle regole di gara, soprattutto quando incidono sulla parità tra concorrenti.

