Tratto da: ANAC 

Solo se l’incarico da affidare all’esterno, oltre a essere altamente qualificato, è anche temporaneo e straordinario, allora non serve il CIG


Se un istituto scolastico necessita di andare sul mercato per reperire il professionista psicologo, occorre effettuare una distinzione tra incarichi (ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001) e appalti di servizi di natura intellettuale.

Se l’incarico da affidare all’esterno, oltre a essere altamente qualificato, è anche temporaneo e straordinario, allora si tratta di una prestazione di natura intellettuale che può rientrare tra le fattispecie di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Ciò vuol dire che, in tali ipotesi, non è ammesso il rinnovo dell’incarico, nell’ottica di evitare che siano sottoscritti contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti dell’amministrazione. Tali incarichi non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e per gli stessi non va acquisito il CIG.

Qualora, invece, l’amministrazione, prima di affidare l’incarico, è già a conoscenza del fatto che quella prestazione non è meramente occasionale ed eccezionale perché risponde a bisogni permanenti dell’amministrazione e che la stessa necessiterà di un rinnovo, allora si configura un appalto di servizi in relazione al quale va acquisito il CIG.

È quanto ha chiarito Anac con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 18 marzo 2026.

Pertanto, al fine di individuare la corretta procedura per procedere con l’affidamento dell’incarico allo psicologo scolastico, un istituto scolastico è tenuto ad effettuare tali valutazioni preliminari.

 
 
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