Tratto da: Ministero Interno
TAR Toscana, sentenza n.1709/2008, “la mera adesione del ricorrente ad un gruppo misto non potrebbe costituire di per sé motivo per considerare tale comportamento un allontanamento dal programma della maggioranza …”.
(Parere n.38063 del 18.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, a seguito di richiesta di parere del segretario comunale dell’ente …, ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di commissioni consiliari. In particolare, è stato evidenziato che tre dei cinque componenti della V commissione consiliare, tra cui il consigliere … esponente della maggioranza, hanno presentato istanza al presidente della medesima commissione, espressione della maggioranza politica, di convocazione dell’organo al fine di porre ai voti la proposta di revoca del predetto presidente. I tre consiglieri, non avendo avuto risposta, hanno chiesto al presidente del consiglio di convocare la commissione ed il medesimo ha invitato il presidente della V commissione a fissare la seduta, precisando che, in caso di inadempimento, avrebbe convocato egli stesso la commissione, come previsto dall’articolo 88 del regolamento del consiglio comunale. Il presidente della V commissione, atteso il comportamento del consigliere …, sintomatico di un allontanamento dalle posizioni della maggioranza, ha ritenuto di non convocare l’organo in quanto la situazione verificatasi richiede di rivedere la composizione delle commissioni consiliari al fine di rispettare il criterio di proporzionalità previsto dall’articolo 72, comma 3, del regolamento del consiglio comunale. Il segretario generale dell’ente ha osservato che il consigliere in questione, pur avendo formalmente confermato la propria adesione alla maggioranza nella seduta del consiglio comunale del …, ha avuto comportamenti inequivocabili di allontanamento dal programma politico della maggioranza, come, ad esempio, la mancata partecipazione alla votazione di 32 deliberazioni su 34, tra cui l’approvazione del rendiconto 2024 e la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2025/2027. Il segretario, pertanto, ha chiesto se il mutato atteggiamento politico del consigliere … possa considerarsi un allontanamento dal programma di maggioranza e sia di conseguenza necessario rivedere la composizione delle commissioni consiliari al fine di osservare il sopra citato criterio di proporzionalità, prescritto anche dall’articolo 38 del TUOEL, prima di adottare qualsiasi decisione, compresa quella di votazione sulla proposta di revoca del presidente della V commissione. In merito alle commissioni consiliari è necessario precisare, in via preliminare, che le commissioni non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva che, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto; pertanto, spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. Il regolamento del consiglio comunale prevede all’articolo 72, comma 3, che “ogni commissione consiliare permanente è formata da 5 (cinque) componenti ed è organizzata in modo da garantire la proporzionalità della maggioranza e della minoranza. Si terrà conto, altresì, della consistenza numerica dei gruppi consiliari”. Il successivo articolo 75 dispone che il presidente convoca la commissione e ne regola i lavori e l’art.76 disciplina la revoca del presidente. Le commissioni, ai sensi dell’articolo 88, comma 4, dello stesso regolamento “… possono essere convocate … quando lo richieda un terzo dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre (3) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale”. L’art.11 del regolamento, che disciplina la composizione dei gruppi consiliari, non fa alcun cenno all’eventualità di poter espellere un componente di un gruppo non gradito al gruppo stesso. La legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza. Secondo quanto osservato dal TAR Latina, nella sentenza n.649 del 2004, “lo stabilire se si appartenga o meno a una maggioranza per essersi mutata idea dopo la consultazione elettorale ed, eventualmente, anche successivamente ad un già intervenuto mutamento, è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso, dovendo un mutamento ritenersi avvenuto soltanto allorquando sussistano univoci indizi nel senso”. Inoltre, il giudice amministrativo, nella citata sentenza, ha precisato che “una volta conclusasi indagine del genere con l’accertamento della effettiva composizione dello schieramento di maggioranza e di quello di minoranza, necessita trarre le conseguenze; necessita in particolare, allorquando si debba indicare un componente di uno degli schieramenti, individuare uno di quei soggetti che fa parte in effetti, e non soltanto per iniziale appartenenza, dello schieramento di riferimento”. In proposito, si richiama anche la sentenza n.1709 del 2008, menzionata dalla Prefettura, con la quale il TAR Toscana ha respinto il ricorso avverso la delibera di un consiglio comunale con cui due consiglieri sono stati sostituiti nelle relative commissioni consiliari. Il giudice amministrativo con la predetta pronuncia, ha precisato tuttavia che “la mera adesione del ricorrente ad un gruppo misto non potrebbe costituire di per sé motivo per considerare tale comportamento un allontanamento dal programma della maggioranza, l’aver operato nel concreto scelte o tenuto comportamenti che si allontanano obiettivamente dalla linea politica della maggioranza – come nella specie deve considerarsi l’assenza di consenso all’approvazione del rendiconto 2005 e le dichiarazioni svolte su tale tema per come risultano nei documenti depositati – costituiscono elementi che giustificano, sotto il profilo della legittimità, l’adozione del qui impugnato provvedimento consiliare.” Andranno, quindi, considerati gli elementi sintomatici del comportamento del consigliere al fine di verificare una univocità dei fatti segnalati che possano dare conto di un allontanamento dello stesso dalla maggioranza. La situazione di fatto verificatasi è tale da giustificare il riespandersi della competenza piena del consiglio comunale al fine di considerare la possibilità che possa essere mutato l’assetto delle posizioni tra maggioranza e minoranza.

