Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 20 Marzo, 2026

 
Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
 
Sintesi/Massima

Il Consiglio di Stato-sez.VII, sent. n.741/2022, ha ribadito che “il principio ‘tempus regit actum’ va coniugato con le problematiche connesse allo ius superveniens …”.

Testo

(Parere n.39091 del 30.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito alla decorrenza dell’efficacia di una proposta di modifica del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. La richiesta di parere è stata formulata dal segretario generale dell’ente, il quale ha rappresentato che l’amministrazione comunale ha avviato un procedimento finalizzato a modificare il vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In particolare, la proposta prevede una diversa disciplina dei criteri di individuazione del capo del gruppo misto, destinata a sostituire la normativa attualmente vigente. Il segretario comunale ha evidenziato che l’introduzione nell’immediato della nuova disposizione comporterebbe il venire meno dalla carica attualmente ricoperta dal consigliere che riveste la funzione di capo del citato gruppo. È stato, quindi, chiesto il parere in ordine alla decorrenza dell’efficacia della proposta di modificazione e se la stessa possa incidere sulla carica medio tempore ricoperta dall’attuale capo del gruppo misto individuato in base alla disciplina regolamentare vigente. In merito alla questione rappresentata, è opportuno richiamare la sentenza del Consiglio di Stato-sez.VII, n.741 del 2 febbraio 2022. Nella citata pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito che “il principio ‘tempus regit actum’ va coniugato con le problematiche connesse allo ius superveniens e, pertanto, non comporta che il procedimento amministrativo, ove non si esaurisca con l’immediata pronuncia conclusiva, debba essere definito in conformità alla disciplina vigente al momento della adozione del provvedimento finale. Premesso che il legislatore, quando modifica una disciplina preesistente, prevede di norma un regime transitorio per i rapporti già in corso e non ancora esauriti, la P.A., ad avviso del Collegio, ove manchi il regime transitorio, deve applicare i principi generali in tema di successione di norme e di perfezionamento del procedimento amministrativo. Pertanto, in caso di modifiche normative in corso di procedimento, considerata l’unitarietà del procedimento amministrativo, primarie esigenze di certezza del diritto richiedono di cristallizzare il regime normativo al momento dell’atto di avvio del procedimento” (cfr., ex multis, Cons. Stato-sez.III, sent. n.4453, 24-10-2016). Tanto premesso, ove la modifica del regolamento del consiglio non contenga una specifica disposizione transitoria volta a stabilire la decorrenza della nuova disciplina, l’attuale capo del gruppo misto potrà permanere nell’incarico, mentre i nuovi criteri per la individuazione di tale ruolo potranno operare, anche nel corso della stessa consiliatura, laddove per qualsiasi motivo la carica di capo del gruppo misto rimanga vacante.

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