Tratto da: Ministero Interno
Sull’esclusione del sindaco dal computo del quorum strutturale, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1482/2018, ha osservato come sia “ben evidente, e fermo, il divieto di computare il sindaco ai fini del quorum costitutivo”.
(Parere n.38054 del 18.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di … concernente i criteri per determinare il quorum strutturale dell’adunanza del consiglio comunale. In particolare, il citato amministratore ha chiesto se al fine della determinazione del quorum necessario per la validità della seduta debba essere applicato il criterio dell’arrotondamento aritmetico, ovvero l’arrotondamento all’unità superiore, e se il sindaco, ove presente, debba essere computato o se vada in ogni caso escluso. Al riguardo, si osserva che l’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/00 demanda al regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento dei consigli e la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, essere inferiore al “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco …”. In merito, lo statuto dell’ente prevede all’articolo 23 che “le sedute del Consiglio sono valide con l’intervento di un numero di componenti stabilito, in misura non inferiore a quanto previsto dalla Legge ed a seguito di arrotondamento aritmetico, dal Regolamento nel cui contesto si precisa, tra l’altro, che il richiesto quorum costitutivo venga, in ogni caso, raggiunto computando relativamente a tal fine anche il Sindaco, ove presente”. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale all’articolo 31, primo comma, dispone che “il Consiglio comunale, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L.vo 18-8-2000 n.267, non può deliberare se non intervengono, sia in prima che in seconda convocazione, almeno 5 consiglieri computando a tal fine anche il Sindaco, ove presente”. Il successivo articolo 32, comma 2, prescrive che “per la validità delle adunanze in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri computando a tal fine anche il Sindaco, ove presente”. Al riguardo, premesso che il riferimento nell’articolo 31 alla seconda convocazione deve considerarsi un refuso, perché in contrasto con il successivo articolo 32 che prevede la presenza di 4 consiglieri in seconda convocazione, occorre evidenziare che sia per la prima che per la seconda convocazione il sindaco, ove presente, deve essere computato nel calcolo del quorum strutturale, quindi è compreso nel numero dei consiglieri previsti dai sopra citati articoli del regolamento. Poiché il consiglio del comune … è composto da dieci consiglieri più il sindaco, si osserva che sia il quorum strutturale di prima convocazione che quello di seconda convocazione appaiono rispettosi del limite previsto dal citato art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/00 per il computo del numero legale utile alla validità delle sedute, anche se si applica il calcolo aritmetico. Tale disciplina risulta legittimamente assunta nell’esercizio dell’autonomia regolamentare dell’organo comunale, atteso che ai sensi dell’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 è demandata al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli (cfr. sentenza TAR Lombardia-sez. staccata di Brescia, n.680 dell’1 ottobre 2020). L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale; la norma, infatti, dispone che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Quanto al computo del sindaco ai fini del calcolo del quorum, giova tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato-sez.I, nel parere n.129 del 2021, reso su richiesta di questo Ministero. Nel citato parere, il giudice amministrativo, facendo applicazione del principio “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”, ha ritenuto che “se in alcuni articoli del TUEL è specificato che il sindaco non va computato tra i consiglieri assegnati, è da concludere che, negli altri casi, il TUEL presupponga che tra i consiglieri assegnati sia da comprendere il sindaco”. Con tale parere, diramato con circolare ministeriale n.1454 del 4/02/2021, il Consiglio di Stato ha, tra l’altro, fornito indicazioni in materia di quorum ed ha specificato che “… in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore”. Al riguardo, si rappresenta che, in base al citato parere, il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore andrebbe applicato “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso”. Per completezza, si soggiunge che in merito all’esclusione del sindaco dal computo del quorum strutturale, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1482 del 07.03.2018, ha osservato come sia “ben evidente, e fermo, il divieto di computare il sindaco ai fini del quorum costitutivo” ed il TAR Lazio-sez.II bis, con sentenza n.15270 del 04.08.2025 ha precisato come “nel computo del ‘numero legale’, in nessun modo può tenersi in considerazione la presenza del Sindaco”. Tanto premesso, si rappresenta che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme regolamentari di cui lo stesso si è dotato.

