Tratto da: ANAC
La stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e, in sede di riedizione della procedura, a risolvere le criticità evidenziate
La procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nel Comune di Campagna, provincia di Salerno, è da rifare.
Lo ha stabilito Anac, con parere di precontenzioso n. 89, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 4 marzo 2026.
La richiesta di parere è giunta da un operatore economico attivo nel settore dei servizi ambientali e interessato alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, che ha lamentato “l’esistenza di una serie di illegittimità che impedirebbero la presentazione di un’offerta e altererebbero l’equilibrio economico-finanziario della commessa”.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha premesso che la questione controversa non attiene direttamente all’applicazione del Codice dei contratti, bensì all’interpretazione e corretta attuazione della disciplina in tema di ciclo di rifiuti, rimessa alla competenza dell’ARERA.
Dopo approfondita istruttoria, Anac ha deliberato che “il disallineamento tra l’importo posto a base di gara e il PEF validato dall’EdA non appare, prima facie, conforme alla disciplina adottata da ARERA in materia”.
“Gli importi relativi al profit sharing – inoltre – non appaiono conformi alle regole stabilite da ARERA nel MTR-2. Non si rinvengono profili di censura avverso le modalità di calcolo delle quote di ammortamento dei mezzi da impiegare nell’esecuzione dell’appalto. Alla luce delle prescrizioni contenute nei vigenti CAM, non è sufficiente la richiesta di uso di mezzi EURO 6. Deve ritenersi conseguentemente sottostimato il costo del parco mezzi”.
“La Stazione appaltante – scrive Anac nella delibera –, previa accurata verifica anche con l’Autorità di riferimento in merito ai primi due punti evidenziati (disallineamento tra l’importo posto a base di gara e il PEF validato dall’EdA e la non conformità degli importi relativi al profit sharing con le regole stabilite da ARERA nel MTR-2), è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e, in sede di riedizione della procedura, a risolvere le criticità evidenziate. La stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che può proporre il ricorso”.

