Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti classificati – Presupposti
L’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un verso esclude l’ostensione degli atti vincolati dalle classifiche di segretezza (comma 1, lettera a); per altro verso, prevede che il diritto di accesso debba in ogni caso essere garantito, ove risulti necessario per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente (comma 7). Peraltro, il diritto di accesso “difensivo” può essere esercitato esclusivamente nelle forme prescritte dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dal citato art. 24, comma 7, per cui l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati può essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato. (1).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti classificati – Esibizione giudiziale – Modalità
Per l’accesso ai documenti classificati viene in rilievo la regola sancita dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, per cui spetta all’autorità giudiziaria procedente, se ritiene, ordinarne l’esibizione e, sempre che non sia opposto il segreto di Stato, curarne “la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”. Lo speciale regime di esibizione giudiziale previsto può infatti operare unicamente nell’ambito di un sistema di segretezza informativa fondato sulle esigenze di protezione degli “interessi fondamentali della Repubblica” (articolo 4, comma 2, d.P.C.M. 12 giugno 2009, n.7). (2).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti classificati – Esibizione giudiziale – Rito accesso – Inammissibilità – Eccezioni
L’ostensione della documentazione classificata deve avvenire nell’ambito del medesimo procedimento giudiziario in cui, astrattamente, l’informazione contenuta nel documento classificato rileverebbe a fini difensivi, per cui non è ammissibile l’esperimento della distinta e autonoma azione di cui all’art. 116 c.p.a. A diverse conclusioni potrebbe tuttavia pervenirsi laddove la visione della documentazione potrebbe astrattamente rilevare in un procedimento incardinato innanzi ad un Paese estero, in cui dette informazioni potrebbero essere necessarie per la difesa dei diritti e degli interessi dell’istante. (3).
La Sezione ha ritenuto di non dover deferire la questione prospettata nella seconda parte della massima all’Adunanza plenaria, decidendo la controversia sulla base del principio della ragione più liquida. Il diniego di accesso agli atti risultava infatti sorretto da una pluralità di motivazioni, tra le quali il Collegio ha ritenuto assorbente quella relativa all’insufficiente esplicitazione, da parte dell’istante, delle esigenze difensive poste a fondamento della richiesta. In particolare, l’istanza di accesso riguardava procedimenti e analisi svolti a livello nazionale, mentre l’evento lesivo era stato individuato nell’inserimento della società ricorrente — e, conseguentemente, del suo legale rappresentante e amministratore — nella specially designated nationals and blocked persons List (SDN List) da parte dell’office of foreign assets control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ai sensi dell’Executive Order 14024. Tale inserimento sarebbe stato disposto in ragione della cessione, da parte della società, di una sonda sottomarina a una società cinese, la quale avrebbe successivamente deviato il dispositivo verso la Russia. Alla luce di ciò, il Collegio ha ritenuto che l’eventuale richiesta di informazioni avrebbe dovuto essere rivolta direttamente all’autorità statunitense. Sono state inoltre considerate irrilevanti le ulteriori ragioni difensive prospettate dalla ricorrente solo nel corso del giudizio — relative alla possibile influenza delle informazioni provenienti dalle autorità italiane sulla decisione dell’OFAC di includere la società nella SDN List — in quanto tali circostanze non erano state indicate nell’originaria istanza di accesso.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 10 marzo 2021 n. 545 e 1° luglio 2014, n. 2226.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 10 marzo 2021 n. 545.
(3) Conformi: Il riferimento alla prima parte della massima è a Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2023 n. 7879 nonché a sez. III, 12 giugno 2023, n. 5753; non risultanto precedenti in relazione alla seconda parte.
Consiglio di Stato, sezione IV, 25 febbraio 2026, n. 1511 – Pres. Martino, Est. Conforti

