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Edilizia e urbanistica – Piano territoriale metropolitano – Piano territoriale paesaggistico regionale – Pianificazione a cascata – Principio di competenza – Emilia Romagna

Ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, la pianificazione territoriale non è più strutturata secondo una gerarchia “a cascata”, bensì secondo il principio di competenza, che limita ciascun livello di governo alle materie espressamente attribuitegli dalla legge. Ne consegue che l’adozione del piano territoriale metropolitano (PTM) non è subordinata né alla previa emanazione dell’atto di coordinamento tecnico regionale, né all’entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale (PTPR). (1).

 Edilizia e urbanistica – Città metropolitana – Funzioni di pianificazione – Piano territoriale metropolitano – Piano urbanistico generale

La Città metropolitana, quale ente di area vasta ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita funzioni di pianificazione territoriale generale che le consentono di fissare vincoli e obiettivi alle scelte urbanistiche dei comuni, assicurando coerenza e compatibilità della pianificazione comunale nell’ambito metropolitano. (2).

In applicazione del principio in rassegna, la sezione ha affermato che è legittima la disciplina del piano territoriale metropolitano (PTM) che, nell’ottica unitaria dell’area vasta e per esigenze di assetto territoriale, economico, ambientale e paesaggistico, esclude la conversione residenziale degli edifici non più connessi all’attività agricola, riservando ai comuni un margine valutativo tramite il piano urbanistico generale (PUG) senza espropriarne le competenze fondamentali.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2026, n. 1759 – Pres. Lopilato – Est. Carpino

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