Tratto da: Ministero Interno
Risposte ai quesiti che ricorrono frequentemente sull’argomento in esame con l’intenzione di aiutare e facilitare l’utente nella propria espressione di voto.
“Referendum Costituzionale – ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare”
Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?
Il colore della scheda del referendum è verde chiaro (pantone 375-U).
Per il referendum popolare confermativo non è previsto alcun quorum di partecipazione. Il risultato è valido qualunque sia il numero degli elettori che si recano alle urne.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se i voti SÌ superano i voti NO tra i voti validamente espressi.
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 22 marzo e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 23 marzo.
Determinate categorie di elettori possono votare nel Comune in cui si trovano per motivi di servizio o perché presenti in luoghi di cura o detenzione (militari e appartenenti a Corpi militarmente organizzati, Forze dell’Ordine in servizio ai seggi, naviganti marittimi e aviatori, rappresentanti dei partiti o dei comitati promotori presso i seggi, ricoverati in ospedale o casa di cura, detenuti).
Per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 non è invece prevista la possibilità, per gli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche, di votare nel Comune di domicilio. Tali elettori possono quindi votare solo nel proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, salvi i casi particolari previsti dalla legge.
Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell’apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni Comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre. Nondimeno, diversi comuni, considerata la difficoltà di reperire un numero sufficiente di componenti di seggio, danno la possibilità di presentare istanza di messa a disposizione come scrutatore anche nell’imminenza delle consultazioni.
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’apposito Albo deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione.
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione;
- essera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:
- da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;
- da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;
- dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.
Per esercitare il diritto di voto nel seggio dove sono stati designati i rappresentanti effettivo e supplente devono esibire, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera elettorale dalla quale si evince che non hanno già votato in un’altra sezione.
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio Comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori con una disabilità che incide sulla possibilità di espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori la cui impossibilità di espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando la disabilità non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale – nel quale sia espressamente attestato che la disabilità impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per disabilità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le disabilità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione abbia una ricaduta sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.
I soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito/promotore presso i seggi elettorali sono quelli indicati nell’art. 14 della legge n. 53/1990. Le funzioni di autenticazione devono essere svolte da tali soggetti all’interno del territorio di rispettiva competenza.
Nel caso di invio delle designazioni tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.
Gli italiani residenti all’estero, che non hanno optato per il voto in Italia, votano per corrispondenza, esprimendo il loro voto su schede che vengono recapitate al loro indirizzo di residenza all’estero.
Il Ministero dell’Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il modello della scheda elettorale non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari spediscono con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
- il certificato elettorale;
- la scheda del referendum e la relativa busta piccola nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.
Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data della votazione non abbiano ancora ricevuto il plico, possono contattare il proprio Ufficio consolare per il rilascio di un nuovo plico.
L’elettore, ricevuto il plico con le schede:
- esprime il proprio voto sulla scheda referendaria: il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene;
- introduce la scheda nella relativa busta piccola e la chiude;
- inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l’avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente la scheda;
- spedisce, infine, la busta grande al Consolato competente.
Gli Uffici consolari inviano, senza ritardo, all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza.
La scheda votata dagli elettori all’estero, inclusa nell’apposita busta pervenuta per corrispondenza agli Uffici consolari, viene spedita in Italia dai Consolati per via aerea.
I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e poi assegnati allo stesso Ufficio centrale (Roma) e agli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero (Milano, Bologna, Firenze e Napoli) presso i quali, sulla base dell’elenco degli elettori fornito dal Ministero dell’Interno, vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 15 di lunedì 23 marzo.
Sì. L’art. 4-bis della legge n. 459/2001 (così come introdotto dalla legge n. 52/2015 e successivamente modificato dalla legge n. 165/2017) prevede – in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali – la possibilità di votare per corrispondenza all’estero per gli elettori italiani (e i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale è ricompresa la data della votazione. Al tal fine, tali elettori devono formulare al Comune di iscrizione elettorale un’espressa opzione per il voto all’estero, valida per un’unica consultazione, che deve pervenire al Comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale (18 febbraio 2026). L’opzione può essere revocata entro lo stesso termine con comunicazione scritta al Comune.
La dichiarazione di opzione al Comune, redatta su carta libera, sottoscritta dall’elettore, e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (cioè la circostanza di permanere, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure di essere familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni).
Sì, può votare presentando domanda al Comune come elettore temporaneamente all’estero.
Ricevuta la conseguente comunicazione dal Comune, questo Ministero provvederà a cancellarlo dall’elenco elettori della sede consolare di residenza e a iscriverlo in quello della sede di temporanea presenza.
Sì. Si ritiene infatti che chi svolge il Servizio civile all’estero rientri senz’altro tra gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.
Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE. Essa, pertanto, costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 445/2000.
L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso.
No. Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Sì. Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto.
A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
No.
L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.
Con gravi motivi di salute o altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al Comune.

