Tratto da: Ministero Interno
Spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge.
(Parere n.37461 del 12/12/2025) Si fa riferimento alla nota con la quale il sindaco di … ha chiesto un parere in ordine all’applicazione, per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, della normativa in tema di parità di genere nelle giunte. Nel caso in esame, il sindaco dell’ente, avente una popolazione di 1.153 abitanti, ha comunicato che si rende necessario modificare le deleghe agli assessori per una migliore gestione amministrativa del Comune; pertanto, ha chiesto se sia possibile nominare due assessori di genere maschile in deroga alle quote rosa. Al riguardo, si rappresenta che il comma 137 dell’art.1 della legge n.56/14 dispone che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, come modificato dalla legge n.215/12, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. L’art.2, comma 1, lett.b) della stessa legge n.215/12 ha modificato l’art.46, comma 2, del T.U.O.E.L. disponendo che il sindaco ed il presidente della provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi …”. La normativa va letta alla luce dell’art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini. Tali disposizioni, recependo i principi sulle pari opportunità dettati dall’art.51 della Costituzione, dall’art.1 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali. Sull’argomento giova segnalare la sentenza n.243 del 15.09.2023 con la quale il TAR Molise ha osservato che “… la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta Comunale, la presenza dei due generi. È stato tuttavia affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n.406 del 3 febbraio 2016).” Nella stessa pronuncia, il citato giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai principi di parità di genere, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale “… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità”. Si soggiunge che il TAR Campania, con sentenza n.1087/2025 ha precisato che il principio di democraticità, sancito dall’art.1 Cost., ed i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost., non possono costituire un alibi per eludere l’attuazione dei principi, altrettanto importanti, della parità di genere e dell’accesso per tutti alle cariche pubbliche. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito già da tempo che “spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge (cfr. TAR Catanzaro, sentenza n.1 del 9 gennaio 2015, confermata dal Consiglio di Stato-sez.V, sent. n.406 del 3 febbraio 2016). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in esame, il principio della pari opportunità tra donne e uomini potrebbe essere derogato soltanto in caso di impossibilità di garantire la presenza dei due generi nella giunta comunale, impossibilità che deve essere adeguatamente provata mediante un’accurata istruttoria. Peraltro, considerato che lo statuto comunale, all’art.15, comma 2, prevede che possano essere nominati assessori due cittadini italiani non facenti parte del consiglio comunale, anche non residenti nel comune, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, il sindaco ha un ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere.

