Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, sez. III, 09.03.2026 n. 1850

2.1.- Quanto ai primi due profili, suscettibili di trattazione congiunta, la lex specialis recava chiare prescrizioni circa le caratteristiche minime cui l’offerta tecnica avrebbe dovuto conformarsi (cfr. combinato disposto artt. 7.1 e 7.5 del capitolato e 16 e 22 del disciplinare); e tra tali caratteristiche figurava la disponibilità di un addetto amministrativo e di 5 tecnici, dotati di alcuni requisiti minimi risultanti da curricula da allegare all’offerta (cfr. art.7.1 citato), con espressa previsione di esclusione dell’offerta stessa nell’ipotesi di mancata allegazione dei “…CV del personale tecnico/amministrativo che verrà impiegato nel servizio da cui sia possibile verificare e valutare i requisiti indicati nell’art. 7.5 del Capitolato tecnico e d’Oneri, specificatamente ai titoli, esperienza e formazione professionale, certificazioni ad operare sulle apparecchiature oggetto dell’appalto (ID 5)..” (cfr. art. 16 cit., pag. 32 e ss.). Altrettanto espressamente si imponeva alla Commissione di procedere, preliminarmente rispetto all’esame delle offerte, “..alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare” (cfr. art. 22 cit.).
Nella fattispecie, la documentazione tecnica complessivamente presentata è stata ritenuta carente, “tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice” secondo le previsioni del richiamato art. 16 del disciplinare, rendendo inutilizzabile una parte del personale indicato per l’espletamento dell’appalto di cui si tratta; carenza imputabile proprio alla mancata allegazione/dichiarazione dei requisiti prescritti. Di qui la violazione del numero minimo di 5 tecnici richiesto dalla lex di gara e il mancato superamento della fase di valutazione per accedere alla fase successiva; a nulla rilevando l’invocato principio di tassatività delle cause di esclusione, attenendo tale principio -come ben argomentato dal giudice di prime cure- alla fase preliminare della verifica dei requisiti soggettivi e non già alla fase di valutazione dell’offerta.

2.2.- Né coglie nel segno il tentativo di sostenere che si tratti di requisiti di esecuzione, valorizzando -come fa la difesa del Consorzio appellante- la disposizione contenuta nell’ultimo paragrafo dell’art. 7.5 del capitolato, anche al fine di censurare il mancato soccorso istruttorio sia rispetto alla produzione del diploma di laurea dell’ing. -OMISSIS- (incontrovertibilmente non specificato nella documentazione allegata) sia rispetto alla ritenuta inidoneità del profilo della dipendente amministrativa che -in tesi appellante- avrebbe potuto essere sostituita nella fase esecutiva (cfr. motivo 2 del ricorso in primo grado riproposto in appello).
L’art. 7.5 richiamato è, invero, palesemente riferito alla diversa ipotesi di “sostituzione” del personale dichiarato in sede di offerta in un momento successivo alla stipula del contratto; fattispecie che la disposizione stessa penalizza appunto con la risoluzione del contratto (ciò a comprova della ritenuta indispensabilità dei requisiti di cui si tratta) ove la sostituzione non avvenga -testualmente- “utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza (o superiore) rispetto a quanto proposto in offerta”. Nella fase di valutazione delle offerte, la presenza del personale richiesto nella quantità ritenuta adeguata dalla lex specialis integra, evidentemente, un requisito di ammissibilità dell’offerta stessa.

2.3.- Senza tacere che i confini del soccorso istruttorio nella procedura che ci occupa sono inequivocabilmente tracciati dall’art. 14 del disciplinare di gara, il quale espressamente chiarisce quanto segue: “Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” (cfr. comma 1); previsione questa rafforzata dall’espresso richiamo al soccorso istruttorio -contenuto nell’art. 13.1 che precede- rispetto alla documentazione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’incompletezza riguarda -lo si ribadisce ancora una volta- la documentazione che compone l’offerta tecnica, da inserire nella busta B, separatamente dalla documentazione amministrativa necessaria a superare la fase della qualificazione da inserire invece nella busta A (cfr. lo stesso art.13.1 del disciplinare di gara); incompletezza che si traduce nella violazione del numero minimo di addetti -dotati di specifici requisiti- richiesti dalla lex di gara ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica.

2.4.- Né può soccorrere il richiamo pure operato dal Consorzio appellante al principio di equivalenza di cui allo stesso art. 16 del disciplinare (“L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza”); sia perché verosimilmente riferito ai prodotti oggetto di offerta e non già al personale sia perché, in ogni caso, non corredato in concreto di alcun elemento rilevante rispetto alla pregressa esperienza degli addetti ritenuta inadeguata. La parte appellante si limita invero a fornire elementi parziali, sostenendo che: a) due dei cinque tecnici sarebbero in possesso di laurea: b) la mancata indicazione nel CV del diploma di laurea conseguito dall’ing. Scorrano, della data e del termine dello stesso, sia stata una dimenticanza; c) la figura dell’amministrativa, ove ritenuta di profilo non adeguato, avrebbe potuto essere sostituita in fase di esecuzione.

2.5.-Quanto, infine, all’asserita violazione della segretezza delle offerte di cui al terzo motivo, pur in disparte la evidente genericità della censura, la procedura seguita dalla Commissione non sembra essersi discostata dal paradigma delineato dall’art. 22 del disciplinare: “In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui all’Allegato – Criteri di Valutazione e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da PlaCe-VdA”; motivo per cui non è dato comprendere in che modo l’apertura in seduta riservata delle offerte tecniche abbia potuto comportare una violazione della lex specialis.

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