tratto da giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa – Appello – Ammissibilità

Costituisce ius receptum che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado da parte dell’amministrazione non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità della relativa impugnazione, giacché l’eventuale accoglimento di questa è idoneo a travolgere i nuovi atti adottati dall’amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado, che verrebbero comunque meno con effetto retroattivo, perdendo ab initio il loro fondamento giuridico, ex art. 336 c.p.c., e ciò specialmente quando il nuovo atto adottato dall’amministrazione non costituisce espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell’amministrazione stessa, ma esecuzione del dictum del giudice di primo grado. (1).

 

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Raccolta e trasporto rifiuti – Tariffe – Delibere ARERA – Verifica anomalia – Irrilevanza

Lo scopo dei criteri del metodo tariffario previsto dalle delibere ARERA (c.d. MTR)  non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare di appalto indette dall’amministrazione per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, non avendo le stesse la finalità di determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, ma di fornire all’amministrazione una indicazione sulle tariffe massime da applicare in relazione alla TARI, e, dunque, al corrispettivo che cittadini e imprese saranno tenuti a pagare per il servizio rifiuti.   (2).

Sulla base di tali rilievi la sezione ha accolto l’appello, ritenendo erronea la sentenza di prime cure che, non considerando adeguatamente l’effettiva funzione del criterio MTR-2, aveva ritenuto che l’amministrazione dovesse farne uso anche in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta della concorrente prima classificata, giudicando illegittima ed immotivata la decisione assunta nel senso favorevole alla società aggiudicataria, in quanto frutto di un non corretto esercizio da parte della stazione appaltante della sua discrezionalità.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2025, n. 30; Ad. plen. 28 gennaio 2015 n. 1; sez. III, 18 aprile 2014, n. 4103; 21 giugno 2012, n. 3679; 18 giugno 2012, n. 3550.
Sulla base di tali rilievi la sezione ha giudicato infondata l’eccezione sollevata dall’appellata, seconda graduata e vittoriosa in prime cure, riferita all’inammissibilità dell’appello per non avere la società appellante impugnato la decisione con la quale la stazione appaltante, nell’eseguire il dictum di prime cure, aveva reiterato la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e odierna appellante.

(2) Conformi: Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025 n. 6466.

Consiglio di Stato, sezione IV, 24 febbraio 2026, n. 1480 – Pres. Lopilato, Est. Fratamico

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