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Giustizia amministrativa – Rito speciale: accesso agli atti super–accelerato – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Termine processuali – Decorrenza

Benché, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, le decisioni di oscuramento debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ove la stazione appaltante provveda a comunicare la decisione sull’istanza di oscuramento non contestualmente all’aggiudicazione ma solo successivamente, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato di cui all’art. 36, comma 4, perché si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. La conseguenza è piuttosto una diversa individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione: tale termine decorre dunque dalla successiva comunicazione della decisione di oscuramento (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 10036 del 2025.

T.a.r. per la Campania, sezione IX, ordinanza 3 marzo 2026, n. 1503 – Pres. Passarelli di Napoli, Est. Palma

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