tratto da neopa.it - a cura di Luca Di Donna

Con la recente sentenza n. 4812 del 3 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha compiuto un deciso revirement rispetto al proprio precedente costante orientamento, escludendo categoricamente l’esistenza di una durata legale minima triennale per gli incarichi dirigenziali a termine conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

La Corte evidenzia infatti che la previsione di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all’amministrazione.

Invero, come osservato in precedenza della stessa Cassazione nella sentenza n. 31399 del 2024, vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce, differentemente dall’art. 19, comma 2.

Oltre a ciò, «assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico. Infatti, l’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A. Al contrario, il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo. Ciò spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A. Al contrario, l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione. Non a caso, in base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione sono “individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni. D’altronde, se si accogliesse il ricorso, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 19 de quo avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, non potendo il rapporto né cessare prima del decorso di questo termine né superarlo» (Cass. n. 31399 del 2024).

A tali condivisibili rilievi, precisa la Sezione, può aggiungersene uno ulteriore.

continua a leggere

Torna in alto