Tratto da: Lavoripubblici
Il rispetto delle regole contenute nel Codice antimafia e nel Codice dei contratti pubblici è fondamentale per garantire che l’amministrazione pubblica funzioni correttamente e che i principi di legalità, trasparenza e buon andamento siano rispettati nella gestione delle risorse pubbliche.
Queste norme convivono perché, da un lato, stabiliscono le modalità con cui la pubblica amministrazione sceglie i propri partner contrattuali e, dall’altro, introducono strumenti di prevenzione del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori particolarmente esposti, come quello degli appalti pubblici. Quando tali disposizioni vengono applicate in modo coerente e coordinato, diventa possibile assicurare non solo la regolarità delle procedure di affidamento, ma anche un sistema di garanzie capace di proteggere l’integrità del mercato e di garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate correttamente.
In questo contesto, la legislazione antimafia svolge una funzione essenziale di prevenzione, operando in stretta relazione con la disciplina dei contratti pubblici per impedire che soggetti non affidabili possano inserirsi nella filiera degli appalti o trarre vantaggio da rapporti economici con la pubblica amministrazione.
Il sistema delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delineato dal D.Lgs. n. 159/2011, non si limita a verificare l’affidabilità dell’operatore economico sotto un profilo meramente formale.
Nel momento in cui si verifica la possibilità per un’impresa di operare con la pubblica amministrazione, infatti, non è sufficiente controllare il soggetto che ha formalmente sottoscritto il contratto. Occorre verificare anche la posizione dei singoli operatori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, a prescindere dal ruolo che essi ricoprono nella struttura organizzativa dell’affidamento.
Questa impostazione risponde alla precisa esigenza di controllare non soltanto l’impresa titolare del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, ma anche tutte le altre imprese che partecipano concretamente all’esecuzione del contratto, circostanza che assume particolare rilievo nelle strutture consortili.
I consorzi svolgono un ruolo rilevante nel sistema degli appalti pubblici, consentendo a più imprese — spesso di dimensioni medio-piccole — di partecipare congiuntamente alle procedure di gara. Attraverso la messa in comune di risorse, competenze e capacità organizzative, le imprese riescono ad accedere più facilmente al mercato degli appalti, favorendo la collaborazione tra operatori economici e rafforzando la concorrenza.
Proprio per questo motivo, il principio di trasparenza deve estendersi all’intera filiera esecutiva dell’appalto.
La ratio del legislatore è chiaramente espressa nell’articolo 85 del Codice antimafia, che individua i soggetti per i quali è necessaria la documentazione antimafia, disposizione che deve essere letta in modo coordinato con l’attuale articolo 67 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante è tenuta a verificare i requisiti generali anche delle consorziate esecutrici e delle consorziate che prestano requisiti al consorzio.
La norma, quindi, non si concentra esclusivamente sul soggetto che stipula il contratto con la pubblica amministrazione, ma include anche le imprese che fanno parte della struttura consortile. L’obiettivo è evitare che la forma del consorzio possa essere utilizzata per rendere più difficile l’identificazione degli operatori economici che eseguono concretamente il contratto pubblico.
Gli esecutori, assumendo un ruolo operativo diretto nella realizzazione della prestazione oggetto dell’affidamento, devono pertanto essere sottoposti alle stesse verifiche previste per il consorzio affidatario.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito questo principio. In particolare, il Consiglio di Stato (sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6377; 9 febbraio 2021, n. 1226; 3 maggio 2022, n. 3460) ha chiarito che l’impresa consorziata indicata quale esecutrice partecipa in modo effettivo alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e deve quindi essere sottoposta ai controlli relativi ai requisiti di ordine generale, inclusi quelli collegati alla normativa antimafia.
Un orientamento analogo emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna, sez. II, 20 aprile 2022 n. 259), secondo cui i requisiti morali — come l’iscrizione nelle white list antimafia — non possono essere “prestati” tra consorzio e consorziata. Il controllo deve quindi essere autonomo per ciascun soggetto.
Lo stesso principio è stato affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5), che ha chiarito come la partecipazione alla gara tramite un consorzio non possa determinare una forma di interposizione soggettiva idonea a sottrarre le imprese consorziate designate alle verifiche sui requisiti previsti dalla normativa di settore.
L’ANAC, nelle proprie FAQ e nelle delibere (Delibera n. 1049 del 2 dicembre 2020), ha ribadito che i requisiti di ordine generale devono essere verificati non soltanto in capo al consorzio concorrente, ma anche alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto.

