Tratto da: Lavoripubblici

Quando una stazione appaltante pubblica una Richiesta di offerta (RdO)sul MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati, si è davvero davanti a una procedura competitiva oppure si tratta di un affidamento diretto, anche se vengono raccolte più offerte e viene indicato il criterio del prezzo più basso?

E, soprattutto, il principio di rotazione si applica anche in questi casi, impedendo il riaffidamento al gestore uscente?

Su questi aspetti è intervenuto il TAR Campania, sez. Napoli, con la sentenza del 25 febbraio 2026, n. 1358, affrontando il tema della qualificazione giuridica delle RdO sul MEPA quando l’amministrazione utilizza lo schema dell’affidamento diretto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dell’applicazione del principio di rotazione, che rappresenta uno dei cardini della disciplina degli affidamenti sotto soglia.

La controversia nasce da una Richiesta di offerta pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento di un servizio di importo sotto soglia.

La procedura era stata impostata dalla stazione appaltante come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.

Alla RdO avevano partecipato due operatori economici. Durante la fase di valutazione delle offerte, l’amministrazione aveva rilevato che uno dei partecipanti era l’affidatario uscente del medesimo servizio, già aggiudicato nel 2024 con un precedente affidamento diretto.

Di conseguenza la stazione appaltante aveva ritenuto applicabile il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, ritenendo di non poter procedere a un nuovo affidamento allo stesso operatore.

Esclusa quindi l’offerta del gestore uscente, l’amministrazione aveva aggiudicato il servizio all’altro operatore partecipante.

Da qui il ricorso proposto dall’operatore economico escluso, che ha sostenuto l’erronea applicazione del principio di rotazione.

Nella decisione assume rilievo una delle norme fondamentali del Codice dei contratti pubblici, vale a dire l’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui:

  • gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione;
  • è vietato affidare un nuovo contratto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi.

La ratio della norma è evitare il consolidamento di rendite di posizione, favorendo nel tempo una distribuzione più ampia delle opportunità di affidamento tra gli operatori economici.

Il Codice prevede tuttavia una possibile deroga, ma solo a condizioni particolarmente rigorose: l’amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata, dimostrando contemporaneamente:

  • la struttura del mercato;
  • l’effettiva assenza di alternative;
  • la corretta esecuzione del precedente contratto.

Ritornando al caso in esame, secondo la ricorrente il divieto di riaffidamento opererebbe solo dopo due affidamenti consecutivi, mentre nel caso concreto l’amministrazione avrebbe dimostrato soltanto l’esistenza di un precedente contratto.

Inoltre, il fatto che la procedura si fosse svolta tramite RdO sul MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati non avrebbe consentito di qualificarla come affidamento diretto, ma piuttosto come procedura aperta al mercato, caratterizzata da un confronto concorrenziale tra offerte.

Da queste premesse deriverebbe una conseguenza decisiva: la stazione appaltante non avrebbe dovuto applicare il principio di rotazione, poiché la selezione dell’aggiudicatario sarebbe comunque avvenuta attraverso la concorrenza tra operatori economici.

Il TAR ha respinto entrambe le tesi della ricorrente.

Per prima cosa i giudici hanno chiarito la natura della procedura. Dal disciplinare risultava espressamente che l’affidamento sarebbe stato effettuato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, scegliendo l’operatore che avesse presentato il prezzo più basso tra le offerte ricevute.

Secondo il TAR, la circostanza che l’amministrazione avesse acquisito più offerte tramite una RdO non modifica la natura giuridica dell’affidamento.

Si tratta comunque di un affidamento diretto, nell’ambito del quale la stazione appaltante:

  • acquisisce preventivi o offerte;
  • verifica il possesso dei requisiti;
  • individua la proposta ritenuta più conveniente.

La presenza di un criterio di selezione – nel caso specifico il prezzo più basso – rappresenta soltanto una modalità di confronto tra le offerte raccolte e non trasforma la procedura in una gara.

Una volta chiarita la natura dell’affidamento, il TAR ha evidenziato come l’operatore economico ricorrente fosse l’affidatario uscente dello stesso servizio, nell’ambito di una procedura avente ad oggetto il medesimo settore merceologico.

Per il giudice amministrativo questo elemento è stato sufficiente per attivare il meccanismo della rotazione, senza la necessità di dimostrare una sequenza più complessa di affidamenti.

L’obiettivo della norma è infatti evitare che lo stesso operatore continui a gestire in modo continuativo la medesima commessa attraverso affidamenti diretti successivi. In assenza delle condizioni derogatorie previste dall’art. 49, l’amministrazione non può procedere al riaffidamento al contraente uscente.

Di conseguenza, è stata ritenuta legittima la scelta della stazione appaltante di non prendere in considerazione l’offerta dell’operatore uscente.

Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente conferma della legittimità dell’aggiudicazione e della corretta applicazione del principio di rotazione.

La sentenza chiarisce un aspetto operativo di grande rilievo: anche la RdO sul MEPA può essere utilizzata come semplice strumento di acquisizione di offerte nell’ambito di un affidamento diretto.

La richiesta di più preventivi non trasforma automaticamente la procedura in una gara.

In questi casi continua ad applicarsi il principio di rotazione, con la conseguenza che il gestore uscente non può essere nuovamente affidatario della stessa commessa, salvo la presenza di una motivazione rafforzata e delle condizioni derogatorie previste dal Codice dei contratti pubblici.

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