Tratto da: Lavoripubblici
Nel sistema repressivo degli abusi edilizi, la demolizione rappresenta la regola, mentre la sanzione pecuniaria sostitutiva costituisce un’eccezione. Questa impostazione emerge con chiarezza dalla struttura degli articoli 31, 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che disciplinano le diverse ipotesi di abuso edilizio e le relative conseguenze.
Proprio per questo motivo, quando si parla di “demolizione impossibile”, è necessario chiarire con precisione cosa si intenda davvero sotto il profilo giuridico e tecnico. Nel linguaggio corrente dei tecnici l’espressione viene spesso utilizzata per indicare situazioni nelle quali la rimessione in pristino appare difficilmente realizzabile. Tuttavia, il legislatore utilizza una formulazione molto più precisa.
La disciplina dell’articolo 34 del Testo Unico Edilizia stabilisce infatti che la demolizione può essere sostituita da una sanzione pecuniaria solo quando essa non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Comprendere correttamente questo passaggio è fondamentale per evitare interpretazioni improprie della cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Proprio in questo contesto si colloca il tema della cosiddetta demolizione impossibile negli abusi edilizi, espressione utilizzata nella prassi tecnica per descrivere le ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico Edilizia, la demolizione non può essere eseguita senza arrecare pregiudizio alla parte dell’edificio realizzata legittimamente.
Come illustrato nell’approfondimento dedicato alla fiscalizzazione edilizia, la sanzione pecuniaria sostitutiva non rappresenta una forma di sanatoria, ma un meccanismo eccezionale previsto dal legislatore quando la demolizione non risulta tecnicamente praticabile senza compromettere la parte legittima dell’edificio. Nel sistema delineato dal Testo Unico Edilizia, la fiscalizzazione rappresenta infatti la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista nei casi in cui la rimessione in pristino non possa essere eseguita senza compromettere la parte conforme dell’edificio.
In questo senso, la cosiddetta “demolizione impossibile” rappresenta il presupposto tecnico che consente l’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso edilizio prevista dall’articolo 34 del Testo Unico Edilizia.
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In sintesi
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La disciplina degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire è contenuta nell’articolo 34 del d.P.R. n. 380/2001.
La norma prevede, in primo luogo, la demolizione delle opere abusive, che deve essere eseguita dal responsabile dell’abuso entro il termine stabilito dall’ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. In caso di inottemperanza, la demolizione viene effettuata dal Comune con addebito delle spese ai responsabili.
Solo in una specifica circostanza la legge consente di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria. Il comma 2 dell’articolo 34 stabilisce infatti che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pecuniaria:
- pari al triplo del costo di produzione della parte realizzata in difformità dal permesso di costruire se l’opera è destinata ad uso residenziale;
- pari al triplo del valore venale, determinato dall’Agenzia del territorio, per gli immobili con destinazione diversa.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dal comma 2-bis, secondo cui la disciplina dell’articolo 34 si applica anche agli interventi realizzati in parziale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire prevista dall’articolo 23 del Testo Unico Edilizia.
La norma, dunque, non riguarda esclusivamente gli interventi autorizzati con permesso di costruire, ma si estende anche agli interventi realizzati tramite questo titolo edilizio dichiarativo.

