Nel complesso mosaico della transizione normativa tra il vecchio e il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, uno dei dubbi più frequenti riguarda la corretta denominazione e l’inquadramento del Responsabile Unico.
Sebbene l’acronimo resti invariato (RUP), la sostanza giuridica muta radicalmente a seconda della disciplina applicabile. Una recente interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fatto definitiva chiarezza su un caso specifico: le procedure complementari avviate dopo il 1° gennaio 2024, ma legate ad appalti originari disciplinati dal D.Lgs. 50/2016.
Nello specifico l’amministrazione che ha chiesto il parere ha indetto procedure complementari, dal 01/01/2024, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in combinato col disposto art. 226, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 36/2023. Si chiede se negli atti, decisione a contrarre e lettera invito, ci si debba riferire al Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016) o al Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023).
La risposta del MIT: il principio di “ultra-attività”
Il parere del MIT (3984/2026) è perentorio e segue un principio di coerenza sistematica. Se la procedura è disciplinata dal vecchio Codice (per effetto del regime transitorio), l’intero assetto normativo di riferimento rimane quello del 2016. Negli atti (decisione a contrarre, lettera di invito, verbali) va utilizzata la dizione Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.
Il “Responsabile Unico del Progetto” (art. 15 del D.Lgs. 36/2023) non è semplicemente un cambio di nome, ma una figura con attribuzioni e responsabilità diverse che subentra esclusivamente per gli affidamenti regolati integralmente dal nuovo Codice. Non è ammesso un mismatch normativo. Il riferimento al nuovo RUP del D. Lgs. 36/2023 rileverà solo per i procedimenti integralmente soggetti al nuovo Codice, quindi avviati dopo il periodo transitorio.
Non si può applicare il rito procedurale del vecchio Codice e, contemporaneamente, mutuare le definizioni soggettive del nuovo.

