Tratto da: Lavoripubblici
Quando un contratto è stato affidato con affidamento diretto, cosa succede se durante l’esecuzione emerge la necessità di modificarne l’importo?
Le varianti o modifiche contrattuali previste dall’art. 120 del Codice dei contratti pubblici possono far salire il valore finale dell’appalto oltre le soglie dell’affidamento diretto (150.000 € per lavori e 140.000 € per servizi e forniture)?
E soprattutto: le varianti disciplinate dall’art. 120 possono modificare liberamente l’importo di un affidamento diretto, oppure alcune devono essere considerate già comprese nel valore iniziale del contratto?
Nella gestione dei contratti pubblici può accadere che, una volta avviata l’esecuzione, emergano esigenze non considerate in fase di affidamento.
Il tema è stato affrontato dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4126 del 2 marzo 2026, che chiarisce come devono essere lette le modifiche contrattuali quando un appalto è stato affidato mediante affidamento diretto.
Il quesito riguarda un caso operativo che può emergere nella gestione dei contratti pubblici.
Una stazione appaltante ha affidato un contratto mediante affidamento diretto. Durante l’esecuzione si rende però necessario modificare l’importo del contratto, ricorrendo alle ipotesi di modifica previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
Qui nasce il dubbio.
Se l’importo del contratto aumenta per effetto di una variante o di una modifica contrattuale, l’importo finale può superare le soglie dell’affidamento diretto, cioè:
- 150.000 euro per i lavori
- 140.000 euro per servizi e forniture
Oppure il superamento di queste soglie non è consentito proprio perché l’affidamento è avvenuto attraverso una procedura semplificata?
Per comprendere la risposta del MIT è necessario richiamare la struttura dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione.
La norma raccoglie in un unico articolo le principali ipotesi in cui è possibile intervenire sul contratto senza avviare una nuova procedura di affidamento.
Tra queste rientrano, ad esempio:
- le modifiche già previste nei documenti di gara, attraverso clausole chiare, precise e inequivocabili o opzioni contrattuali;
- la necessità di prestazioni supplementari non previste nell’appalto iniziale, quando il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile o eccessivamente oneroso;
- le varianti in corso d’opera dovute a circostanze imprevedibili, come sopravvenienze normative, eventi naturali straordinari, rinvenimenti inattesi o difficoltà geologiche non prevedibili;
- la sostituzione dell’operatore economico in specifiche circostanze previste dal Codice.
Per alcune di queste ipotesi il legislatore ha previsto anche limiti quantitativi.
In particolare, nei casi delle prestazioni supplementari e delle varianti dovute a circostanze imprevedibili, l’eventuale aumento di prezzo non può superare il 50% del valore iniziale del contratto.
Accanto a queste ipotesi l’articolo disciplina anche strumenti molto utilizzati nella gestione dei contratti, come il quinto d’obbligo e le opzioni di proroga, che consentono di adattare l’esecuzione alle esigenze dell’amministrazione.
Nel parere n. 4126/2026 il Supporto Giuridico del MIT affronta la questione con un chiarimento piuttosto netto.
In linea generale, l’importo finale di un contratto affidato mediante affidamento diretto non può superare le soglie previste per questa procedura di scelta del contraente, cioè:
- 150.000 euro per i lavori
- 140.000 euro per servizi e forniture
Il parere individua però alcune eccezioni. Il superamento delle soglie è possibile quando la modifica rientra nelle ipotesi previste dall’art. 120, comma 1, lettere b) e c), vale a dire nei casi di:
- prestazioni supplementari non previste nell’appalto iniziale;
- varianti dovute a circostanze imprevedibili emerse durante l’esecuzione.
Anche in queste ipotesi resta fermo il limite stabilito dal Codice: l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore originario del contratto.
Diverso è il caso delle modifiche previste:
- dall’art. 120, comma 1, lettera a);
- dai commi 9 e 10 dello stesso articolo;
le relative prestazioni – chiarisce il MIT – devono essere già considerate nell’importo complessivo dell’affidamento diretto.
Il chiarimento del MIT si colloca nella logica che attraversa tutta la disciplina delle modifiche contrattuali.
Il contratto pubblico, in linea di principio, non dovrebbe cambiare rispetto a quanto definito in sede di affidamento. Le modifiche sono ammesse, ma solo entro limiti ben precisi e senza trasformare l’operazione economica originaria.
Nel caso degli affidamenti diretti questo equilibrio diventa ancora più delicato.
L’affidamento diretto è infatti una procedura utilizzabile solo entro determinate soglie economiche. Se ogni variante potesse far crescere liberamente il valore dell’appalto, il rischio sarebbe quello di aggirare, di fatto, i limiti previsti per la scelta del contraente.
È proprio su questo punto che interviene il chiarimento del MIT. In sostanza il parere chiarisce che le soglie dell’affidamento diretto non operano solo come limite procedurale per la scelta del contraente, ma rappresentano anche un parametro di coerenza dell’assetto contrattuale dell’affidamento diretto, che continua a rilevare durante la fase esecutiva.
Le modifiche legate a circostanze imprevedibili o a prestazioni supplementari necessarie per completare l’appalto possono giustificare un aumento dell’importo anche oltre le soglie dell’affidamento diretto.
Diversamente, quando si tratta di modifiche già previste o programmabili, queste devono essere considerate fin dall’inizio nel valore complessivo dell’affidamento.
Dal parere del MIT emergono alcune indicazioni operative per la gestione delle varianti nei contratti affidati con affidamento diretto.
- L’importo finale di un contratto affidato direttamente non dovrebbe superare le soglie di 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture.
- Il superamento è possibile solo nei casi di prestazioni supplementari o varianti dovute a circostanze imprevedibili, previsti dall’art. 120, comma 1, lettere b) e c).
- Anche in queste ipotesi l’aumento non può superare il 50% del valore originario del contratto.
- Le modifiche previste dall’art. 120, comma 1, lettera a) e dai commi 9 e 10 devono invece essere già ricomprese nel valore complessivo dell’affidamento diretto.
Il chiarimento del MIT aiuta quindi a leggere in modo coerente il rapporto tra affidamento diretto e modifiche contrattuali.
Le soglie previste per l’affidamento diretto non riguardano soltanto la fase di scelta del contraente, ma rappresentano anche un limite di sistema che continua a operare durante l’esecuzione del contratto. Le varianti sono ammesse quando servono realmente a completare l’appalto o a fronteggiare circostanze imprevedibili, ma non possono trasformarsi in uno strumento per espandere ex post il valore dell’affidamento.

