Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2026 n. 1558

9.4. – L’amministrazione appaltante ha quindi ampiamente motivato sia sulla gravità dei fatti integranti illeciti professionali rientranti nel catalogo di cui all’art. 98, sia in ordine all’incidenza di tali fatti sull’affidabilità professionale del Consorzio e dell’impresa consorziata designata per i lavori, rendendo una motivazione dell’esclusione approfondita su tutti i profili rilevanti degli illeciti professionali contestati.
9.5. – Trattandosi di causa di esclusione non automatica, e quindi sottoposta alla valutazione riservata della stazione appaltante (sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 16 del 2020, costantemente confermati dalla successiva giurisprudenza), le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione possono essere revocate in dubbio e superate solo in caso di illogicità, contraddittorietà, errori o travisamento dei fatti sui quali si fonda la motivazione.
9.6. – L’appellante, quanto all’illecito professionale preso in considerazione per l’esclusione del Consorzio, non deduce specifiche contestazioni quanto ai fatti ma critica la congruenza e la logicità delle valutazioni della stazione appaltante, riproponendo le osservazioni già esaminate e (correttamente) confutate anche dal primo giudice. Così in particolare con riguardo alla asserita assenza di una valutazione “di contesto”, ossia di una valutazione complessiva che tenesse conto della notevole rilevanza dell’attività imprenditoriale svolta dal Consorzio, anche in termini di fatturato, in rapporto alla modesta entità del contratto oggetto della risoluzione. Valutazione che tuttavia rimane opinabile, come esattamente rilevato dall’amministrazione e anche dal primo giudice: proprio la modestia, anche economica, dell’appalto avrebbe dovuto consentire al Consorzio di portare a termine agevolmente i lavori.
9.7. – Peraltro anche la giurisprudenza richiamata dall’appellante non è conferente: quanto a Consiglio di Stato, sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3313, l’affermazione che la stazione appaltante, prima di disporre l’esclusione per gravi illeciti professionali, debba effettuare una valutazione comparativa «tra l’entità effettiva delle inadempienze contestate ed il relativo importo, sia rispetto al complessivo volume d’affari della società […], sia in relazione alla complessiva attività dalla stessa svolta» è riferita a una fattispecie in cui la stazione appaltante, nel rinnovare la valutazione di incidenza sull’affidabilità dell’impresa, era tenuta a conformarsi al giudicato formatosi su una precedente pronuncia del medesimo T.a.r., che aveva imposto di attenersi proprio a tale direttiva; quanto a Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2023, n. 9721, le affermazioni invocate dall’appellante (punto 14.5 della sentenza: «appare del tutto ragionevole sostenere che un operatore economico con un rilevantissimo volume di attività ed un’amplissima serie di collaboratori in molti ambiti geografici, possa incorrere localmente in saltuarie e circoscritte vicende le quali, proprio perché riferite a fatti maturati in uno specifico contesto ambientale, si rivelano non sintomatiche di un’inaffidabilità dell’impresa su tutta la più ampia scala organizzativa e latitudine territoriale delle sue attività») non fanno che ribadire l’esigenza che la motivazione dell’esclusione sia connotata da logicità e non contraddittorietà, in relazione alle concrete vicende oggetto di valutazione. Principio ormai pacifico, che nel caso in esame conduce, per le ragioni in precedenza enunciate, a confermare la motivazione resa dalla stazione appaltante dell’esclusione.
10. – Anche le ulteriori questioni dedotte dall’appellante, di segno comunque non decisivo, sono infondate: il riferimento alle omissioni dichiarative in ordine ai fatti che potevano integrare il grave illecito professionale viene utilizzato nella motivazione dell’esclusione conformemente a quanto previsto dall’art. 98, quinto comma, vale a dire unicamente quale elemento a supporto della valutazione di gravità dell’illecito professionale (fermo restando che l’omissione dichiarativa non integra di per sè un’autonoma causa di esclusione: si veda anche, in via generale, l’art. 96, comma 14). In tal senso va inteso anche il cenno effettuato dal RUP alla mancata impugnazione delle risoluzioni contrattuali (art. 98, comma 7, ultimo periodo).
11. – La causa di esclusione rileva in via autonoma nei riguardi del Consorzio, quale soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2021; V, 5 aprile 2024, n. 3144; 2 settembre 2019, n. 6024) e possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. Corte di giustizia U.E., 19 maggio 2009, C – 538/07, Assitur; 22 ottobre 2015, C – 425/14, Impresa Edilux e Sicef). Come accennato, Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. è un consorzio di imprese artigiane costituito nella forma della società cooperativa consortile a responsabilità limitata (come risulta dall’atto costitutivo in atti), dotato di autonoma soggettività giuridica (anche) rispetto ai consorziati. Pertanto, in caso di partecipazione a procedure di affidamento, deve autonomamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale.
12. – Alle medesime conclusioni si deve giungere anche riguardo alla posizione della consorziata designata per l’esecuzione.

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